RegolamentoTitolo III

Art. 65

Cessioni e ritenute varie.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori, cui competono le pratiche relative alle cessioni delle mercedi richieste da operai appena riceve dal Ministero delle finanze il benestare della cessione, ne informa il contabile dell'officina che ha in forza l'operaio, e intesta a quest'ultimo una scheda mod. 31 per tenere in evidenza le varie rate pagate a sconto. Le schede sono conservate in apposito schedario e raggruppate per ente cessionario. 2. Dopo effettuato il pagamento delle mercedi di ciascuna quindicina il contabile in base alle indicazioni del ruolo redige un prospetto mod. 32 delle somme ritenute agli operai. Si accerta che l'importo complessivo del prospetto corrisponda al totale delle ritenute risultanti dal ruolo e lo consegna all'Ufficio amministrativo della Direzione. 3. I prospetti redatti dai contabili delle officine a termini del paragrafo precedente per quanto riguarda le cessioni, vengono riassunti dall'Ufficio amministrativo della Direzione, per ente cessionario, nel prospetto mod. 33 e per officina nel prospetto mod. 34. I due prospetti sono poi inviati all'Ufficio di ragioneria che accertatane la concordanza con le indicazioni del copia ruoli mod. 28, emette il certificato di somministrazione fondi mod. 30, cui sono allegati i prospetti mod. 33 e 34. 4. La Direzione di commissariato provvede al pagamento del certificato di cui sopra inviando agli enti cessionari le somme risultanti dal predetto prospetto mod. 34. 5. Analogamente si procede per le altre ritenute come affitti, alimenti e simili, fatta eccezione per le ritenute straordinarie fatte ag1i operai permanenti pel riscatto del servizio da temporaneo a mente del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. Per dette somme l'ufficio amministrativo della Direzione, dopo i pagamenti della seconda quindicina di giugno, redige un prospetto riepilogativo nominativo delle ritenute eseguite nell'esercizio finanziario e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del certificato di somministrazione di fondi, unici per ogni direzione. La Direzione di commissariato, nel versarne l'importo in Tesoreria richiede tante quietanze ed i relativi mod. 181 T guanti sono gli operai, facendovi risultare il nome e cognome dell'operaie ed il motivo del versamento. Le quietanze sono allegate ai certificato di prelevamento fondi mentre i mod. 181 T sono inviati alla direzione dei lavori che, dopo averne preso nota nelle matricole, li trasmette al Ministero per essere conservati nei fascicoli personali degli operai. 6. Nel calcolare la mercede netta dovuta a ciascun operaio in condizioni di effettuare cessione di mercede va dedotta nella prima quindicina di ogni mese dall'importo risultante dai prontuari la somma di L. 0,50, corrispondente alla ritenuta per fondo di garanzia per le cessioni di mercede della quale i prontuari non tengono conto, mentre che essendo versata a forfait a cura del Ministero in principio di ogni esercizio finanziario e per tutto l'esercizio, non deve figurare nel ruolo mercedi. 7. Le ritenute da far risultare sul ruolo sono soltanto quelle che sono previste da leggi o regolamenti o disposte dalla autorità giudiziaria. Tutte le altre autorizzate sono fatte alla mano dalle commissioni di pagamento ed il loro importo versato, sotto la personale e solidale responsabilità dei membri della commissione di pagamento, al capo dell'ufficio amministrativo della Direzione per essere corrisposte a chi di ragione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-65

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