Regolamento›Titolo III
Art. 70
Pagamenti vari.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il pagamento di premi di operosità, superiori a due rate di mercede e quello dei sussidi caritativi concessi dal Ministero ha luogo in base a richieste che l'Ufficio amministrativo della Direzione invia all'ufficio di ragioneria per l'emissione del certificato di prelevamento fondi che, corredato del decreto o documento giustificativo, viene poi inviato alla Direzione di commissariato per il pagamento.
2. I premi di operosità non superiori a due giornate di mercede come i sussidi normali di malattia, sono corrisposti coi ruoli mercedi. Il contabile dell'officina è informato dei sussidi concessi mediante lo nota mod. 81.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-70