RegolamentoTitolo III

Art. 70

Pagamenti vari.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il pagamento di premi di operosità, superiori a due rate di mercede e quello dei sussidi caritativi concessi dal Ministero ha luogo in base a richieste che l'Ufficio amministrativo della Direzione invia all'ufficio di ragioneria per l'emissione del certificato di prelevamento fondi che, corredato del decreto o documento giustificativo, viene poi inviato alla Direzione di commissariato per il pagamento. 2. I premi di operosità non superiori a due giornate di mercede come i sussidi normali di malattia, sono corrisposti coi ruoli mercedi. Il contabile dell'officina è informato dei sussidi concessi mediante lo nota mod. 81.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-70

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