RegolamentoTitolo III

Art. 73

Personale imbarcato.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Nel caso di imbarco di operai su Regie navi per un periodo di tempo tale da far prevedere che al termine della quindicina essi non saranno di ritorno allo stabilimento cui appartengono, la Direzione dei lavori trasmette al comando della nave un elenco nominativo degli operai stessi con la indicazione della mercede, al netto di ritenute erariali spettante a ciascuno e di tutte le ritenute da fare su di essa per qualsiasi titolo. In base alle risultanze degli elenchi suddetti il Comando di bordo corrisponde agli operai le competenze loro spettanti, al netto di tutte le ritenute valendosi del fondo scorta e allega alla contabilità mensile i documenti relativi. 2. La Direzione di commissariato che amministra la nave rimborsa questa delle somme pagate, registrandole a carico delle proprie anticipazioni se gli operai appartengono allo stabilimento della stessa sede o chiedendone il rimborso alla Direzione competente in caso contrario. 3. Il Comando di bordo effettuati i pagamenti come al paragrafo 1 informa la Direzione dei lavori cui appartengono gli operai delle ritenute praticate. In base a queste comunicazioni l'Ufficio amministrativo iscrive sulle schede di conto corrente mod. 31 le ritenute eseguite e compila note separate per il rimborso agli enti creditori. Esse sono inviate all'Ufficio di ragioneria che redige apposito certificato di somministrazione fondi mod. 30 e lo invia alla Direzione di commissariato per i pagamenti relativi. 4. Durante la destinazione di imbarco quando il pagamento delle competenze è fatto dal Comando di bordo, l'operaio è considerato assente sul ruolo della officina ed il contabile di questa all'inizio dell'imbarco ed alla ripresa del lavoro compila i relativi biglietti di variazione (vedi il precedente ). La Direzione competente continua a tenere in corrente la matricola o il ruolo a schedario dell'operaio. 5. Le marche assicurativo sono acquistate ed applicate sui libretti a cura del Comando di bordo che trattiene sulle competenze dell'operaio la quota a suo carico. 6. L'imbarco sulle navi officina di operai civili è disposto dal Comando dell'Arsenale della sede di ascrizione della nave in base alla tabella di armamento ed alle particolari esigenze delle lavorazioni che l'officina deve compiere; Lo sbarco del personale civile è normalmente disposto su richiesta, del comando della nave officina. 7. La posizione disciplinare ed amministrativa degli operai imbarcati sulle navi officina è regolata oltre che dalle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, dal regolamento generale per la loro esecuzione e da quello speciale per la Regia marina, anche dal regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi. L'operaio imbarcato sulle navi officina conserva la mercede assegnatagli dalla Direzione dei lavori da cui dipendeva, salvo che sia assunto con speciale contratto di lavoro per il solo periodo d'imbarco. La mercede è corrisposta per tutti i giorni dell'anno, ma l'operaio deve osservare l'orario stabilito dal Comando di bordo senza aver diritto al pagamento di lavoro straordinario. Il Comando di bordo può concedere premi di operosità secondo le norme sopra indicate. 8. Al personale militare addetto all'officina competono i soprassoldi previsti dalle disposizioni citate nel precedente paragrafo. Essi sono cumulabili con gli assegni speciali di bordo e sono corrisposti anche nei periodi di disponibilità della nave, purchè l'officina sia in attività. Anche ai militari suddetti possono essere corrisposti premi di operosità da contabilizzare nelle spese per la mano d'opera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-73

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