RegolamentoTitolo III

Art. 68

Indennità di licenziamento.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Per il pagamento dell'indennizzo spettante al salariato licenziato o alla sua famiglia, l'Ufficio amministrativo della Direzione compila apposita nota di liquidazione firmata dal capo dell'Ufficio, facendo risultare oltre le generalità del salariato e la mercede goduta all'atto del licenziamento, anche la data di ammissione al lavoro e quella del licenziamento; nel caso che l'ammissione al lavoro sia anteriore al 1° luglio 1923 si segna quest'ultima come data di inizio; deve essere pure dichiarato esplicitamente che si tratta di servizio da temporaneo prestato senza interruzioni e che corrisponde con le risultanze dei ruoli. Per gli operai ex permanenti deve essere indicato pure se e in quale misura il servizio indicato ha concorso al raggiungimento del minimo richiesto per la liquidazione della pensione ridotta, nei casi previsti dalle apposite disposizioni. 2. La nota di liquidazione è trasmessa all'Ufficio di ragioneria che dopo averla verificata e munita del visto la rimette alla Direzione di commissariato per il pagamento. 3. Analogamente si procede per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi di licenziamento agli operai permanenti che non hanno raggiunto il minimo di servizio prescritto per acquistar diritto alla indennità, nonché delle indennità spettanti al 30 giugno 1923 agli ex operai permanenti accantonate per essere rimasti in servizio come operai temporanei dopo quella data, salvo che il licenziamento avvenga per contemporanea nomina ad impiego statale di ruolo e l'operaio non abbia rinunciato a far valere il servizio prestato in detta qualità nella futura liquidazione di pensione come impiegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-68

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