RegolamentoTitolo III

Art. 63

Lavori a cottimo.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'ufficiale dirigente dell'officina quando ritiene conveniente che un determinato lavoro sia eseguito a cottimo, redige l'ordine di cottimo mod. 106 dal quale deve risultare: a) il lavoro da eseguire con tutte le indicazioni atte a dare un idea precisa dell'entità quantitativa del lavoro; b) il sistema di cottimo da seguire secondo le disposizioni regolamentari sui salariati statali; c) il numero di operai che debbono partecipare al cottimo; d) il nome del capo squadra o capo gruppo cui è affidata la squadra. Il biglietto è inviato all'Ufficio della Direzione che accentra il servizio cottimi per l'autorizzazione del direttore dei lavori o del funzionario all'uopo delegato. Nei cottimi a corpo od a premio, nessun lavoro può essere iniziato a giornata e continuato a cottimo. 2. Approvata la proposta di cui al paragrafo precedente essa è annotata in apposito registro mod. 107 dandole fin numero progressivo. L'Ufficio cottimi informa dell'autorizzazione ad eseguire il cottimo il capo dell'officina competente indicandogli il nome del marcatempo incaricato di sorvegliare il lavoro. 3. È compito del marcatempo di vigilare che lavoro proceda con alacrità e secondo le modalità stabilite senza però ingerirsi della parte tecnica di competenza del capo officina. Egli annota in un registro mod. 108 i componenti la squadra che esegue il cottimo, le ore di lavoro compiuto, le eventuali assenze, le varianti che eccezionalmente avvengono nei componenti la squadra, assicurandosi che nessun operaio a giornata concorra al lavoro. Ogni sera ed al termine del lavoro trascrive sull'ordine di cottimo le ore di lavoro compiute da ciascuno. Terminato il lavoro compila la distinta mod. 109 se trattasi di cottimi a misura od accerta che tutti i lavori indicati nell'ordine di cottimo siano stati compiuti se trattisi di cottimo a corpo; poi chiede al capo dell'officina la dichiarazione, d'apporre sul registro mod. 108, che il lavoro è stato eseguito a regola d'arte o fa annotare le eventuali osservazioni. È obbligo del marcatempo di denunciare al Capo dell'Ufficio cottimi le irregolarità riscontrate nell'esecuzione dei lavoro. 4. Il contabile dell'Ufficio cottimi compila quotidiana mente il prospetto numerico mod. 110 dei lavoranti a cottimo di ogni officina, ricavando i dati relativi dalle situazioni mod. 111 aggiornate dai marcatempo. Terminato il lavoro a cottimo procede alla liquidazione sull'ordine di cottimo in base alla tariffa preventivamente approvata (modello 118), indicando le percentuali di guadagno spettanti ad ogni cottimista sul riepilogo mod. 116 che invia al contabile dell'officina competente insieme alla indicazione del compenso spettante al capo squadra o capo gruppo. Registrato sui ruoli il guadagno spettante ai cottimisti, il contabile dell'officina restituisce il modello all'Ufficio cottimi che lo invia con la documentazione all'Ufficio di ragioneria per la revisione. È pure compito del contabile dell'Ufficio cottimi di redigere le statistiche dei lavori a cottimo ultimati, occorrenti al capo dell'Ufficio cottimi per accertare se le tariffe in vigore debbano essere modificate. All'uopo compila ogni quindicina le statistiche dei lavori a cottimo ultimati, calcolando le percentuali di guadagno raggiunte nelle varie lavorazioni (mod. 112, 113, 114 e 115). 5. Le disposizioni dei numeri precedenti sono applicate anche quando il lavoro a cottimo sia disposto anziché per fissare la quota di guadagno spettante ad ogni cottimista, per stabilire se e quale premio di operosità sia il caso di corrispondere agli operai che hanno partecipato al lavoro, o per assicurarsi della loro attività.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-63

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