Regolamento›Titolo III
Art. 72
Operai destinati presso gli uffici tecnici.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Gli operai permanenti destinati agli Uffici tecnici posti fuori della sede dell'arsenale continuano a far parte dei ruoli delle officine dalle quali provengono o che li hanno in forza.
Allorchè un operaio è destinato ad un Ufficio tecnico la Direzione dei lavori da cui dipende comunica al detto ufficio i dati relativi alla mercede assegnatagli ed alle ritenute.
Gli operai temporanei o giornalieri necessari per i normali bisogni dell'Ufficio sono assunti direttamente dall'Ufficio stesso con apposito contratto di lavoro; se vi sono trasferiti da altra sede debbono essere considerati destinati e non comandati.
2. L'Ufficio tecnico ogni quindicina compila i documenti prescritti pel pagamento delle mercedi degli operai ad esso addetti come se facessero parte di un'officina, comprendendovi un prospetto, analogo al mod. 13, di ripartizione della spesa secondo le navi e gli enti per i quali esegue vigilanza e collaudi: il prospetto è unito ai documenti di spesa da inviare, a termini dell'ultimo comma del paragrafo seguente, all'Ufficio di ragioneria che lo pone a corredo della comunicazione di addebito mod. 14 di cui al precedente n. 4.
3. La Direzione di commissariato nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio tecnico fornisce a quest'ultimo i fondi pel pagamento delle mercedi a titolo di anticipazione, qualora l'Ufficio non sia stato costituito in ente amministrativo o nella sede dell'ufficio tecnico non vi sia un Comando di marina avente fondi a disposizione che possa provvedervi.
Il capo dell'Ufficio tecnico o un suo delegato provvede al pagamento agli operai contro, quietanza.
Eseguito il pagamento i documenti che lo giustificano sono inviati all'Ufficio di ragioneria, dell'arsenale che ha, anticipato i fondi che provvede all'emissione del certificato di somministrazione modello 27.
4. Il pagamento delle quote agli enti cessionari ed il versamento delle altre ritenute fatte a ruolo ha luogo analogamente a quanto dispone il seguente per gli operai imbarcati.
Per le marche assicurative l'Ufficio tecnico ritiene alla mano la quota a, carico degli operai, senza cioè farla risultare dal ruolo di presenza e mercedi, ed annota quella a carico dell'Amministrazione in un elenco nominativo che unisce al ruolo mercedi per il rimborso, dichiarando in esso che uguale importo è stato trattenuto alla mano agli operai. Appena effettuato il pagamento l'elenco col ruolo mercedi è inviato all'Ufficio di ragioneria competente.
5. Nel caso previsto dal precedente paragrafo 3 le anticipazioni di indennità o spese di viaggio e il pagamento di mercedi dovute prima dello scadere della quindicina ad operai inviati in missione o che cessano di essere destinati presso gli Uffici tecnici sono effettuati dal direttore dell'Ufficio coi fondi fornitigli dalla Direzione di commissariato nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio.
Delle somme pagate agli operai trasferiti il direttore dell'ufficio tecnico è reintegrato a cura della Direzione di commissariato su produzione della ricevuta rilasciata dall'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-72