Regolamento›Titolo III
Art. 74
Militari aggregati - Comandate militari.
In vigore dal 1 gen 1940
1. li regolamento per l'applicazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei salariati statali disciplina l'aggregazione dei militari al lavoro presso gli stabilimenti militari ed il servizio delle comandate militari.
2. Per i militari aggregati è compilato un ruolo a parte di presenza e mercedi per il pagamento del prescritto supplemento di destinazione che vien effettuato in modo analogo al pagamento delle mercedi degli operai, a cura della Direzione di lavoro.
3. Per le comandate militari sia presso le difese che presso gli stabilimenti di lavoro il pagamento è fatto in base a note nominative a cura dell'autorità che amministra i militari. Al rimborso provvede la Direzione di commissariato in occasione della ricostituzione del fondo scorta valendosi degli accreditamenti ricevuti per le spese di mano d'opera. La Direzione invia poi i documenti all'Ufficio di ragioneria che provvede alle registrazioni nel copiaruolo, senza emettere il certificato di prelevamento fondi ma informando della spesa la Direzione dei lavori interessata.
Storico versioni
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