Regolamento›Titolo IV
Art. 77
Generalità.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I beni mobili i quali, secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono dati in consegna ad agenti responsabili, si distinguono in:
A) Materiali occorrenti per le lavorazioni e materiali di consumo per navi ed enti a terra: per essi valgono le disposizioni speciali del capo II;
B) Beni mobili costituenti dotazioni di navi o di enti a terra: per essi valgono le disposizioni speciali del capo III;
C) Impianti e materiali fissi delle navi, di cui al seguente .
2. L'incarico di consegnatario dei materiali indicati alle lettere A) e B) del precedente paragrafo è conferito dal Ministero a personale sia civile che militare.
8. I consegnatari dei magazzini indicati alla lettera A) del precedente paragrafo 1 rendono conto giudiziale.
4. Nel caso di cambio di consegnatario esso deve decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario, salvo che constatate esigenze di servizio obblighino a dare decorrenza diversa al movimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-77