Regolamento›Titolo IV
Art. 80
Consegne e ricognizioni.
In vigore dal 1 gen 1940
1. L'esistenza dei materiali e le loro condizioni si accertano con ricognizioni in occasione del cambio del consegnatario o quando si reputi opportuno di eseguirle.
2. Nel caso di cambio del consegnatario alla ricognizione oltre il funzionario cessante e quello subentrante interviene il capo del servizio od un suo delegato.
3. Da apposito verbale si fanno risultare le eventuali differenze tra quanto risulta dai documenti e la reale esistenza dei materiali e l'autorità da cui dipende il servizio vi fa risultare i provvedimenti presi in proposito.
4. Se per malattia o per altra causa un consegnatario debba immediatamente lasciare la carica, viene nominata apposita commissione che procede alla ricognizione, facendo consegna dei materiali a chi è stato designato dall'autorità competente, o in via provvisoria o in via definitiva, a succedere al cessante. Questi ha diritto di nominare un suo fiduciario che lo rappresenti nella ricognizione.
5. In caso di morte, interdizione o Inabilitazione del consegnatario, si procede subito alla ricognizione dei materiali esistenti nominando un consegnatario provvisorio, con l'eventuale intervento di un fiduciario degli eredi o dei legittimi rappresentanti del primo qualora essi lo abbiano richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-80