RegolamentoCapo II

Art. 83

Classificazione e ordinamento dei magazzini.

In vigore dal 1 gen 1940
1. I materiali occorrenti per le lavorazioni ed i materiali di consumo per navi ed enti a terra sono conservati in magazzini e depositi distinti in: a) magazzini di rifornimento per dotazioni e servizi generali; b) magazzini dei materiali da lavoro per le officine: c) magazzini dei materiali di consumo; d) depositi del munizionamento; e) depositi isolati di combustibili e materiali consumabili; f) depositi isolati di munizioni; 2. I materiali sono distinti nell'inventario in: a) materiali nuovi; b) materiali usati ma reimpiegabili; e) materiali fuori uso. 3. Ogni consegnatario nomina tra il personale dipendente e previo consenso del direttore dei lavori o dell'autorità da cui dipende il magazzino, un fiduciario, che lo rappresenta in caso di assenza e può firmare in sua vece i documenti relativi alla gestione del magazzino eccettuato il conto giudiziale. La nomina deve risultare da atto scritto vistato da chi ha dato il consenso. Il titolare del magazzino rimane sempre responsabile della gestione. Qualora il consegnatario debba effettuare la consegna del magazzino e non possa o non voglia farlo personalmente può delegare, con atto redatto in duplice esemplare, il fiduciario od altra persona. L'atto deve contenere esplicitamente l'autorizzazione a firmare il conto giudiziale e le contabilità del magazzino. Un esemplare va allegato al conto giudiziale di fine gestione. Nel caso previsto al paragrafo 5 del precedente il Comando dell'Arsenale nomina, un consegnatario provvisorio per la gestione del magazzino fino alla nomina del titolare. Per il periodo di gestione interinale viene reso speciale conte giudiziale da parte del consegnatario provvisorio. Qualora non si preveda un lungo intervallo tra la morte del titolare e la nomina del successore la gestione provvisoria del magazzino può essere affidata allo stesso fiduciario del defunto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-83

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