Regolamento›Capo II
Art. 88
Deposito provvisorio di materiali nei magazzini.
In vigore dal 1 gen 1940
1. In tutti i casi nei quali occorra provvedere al deposito provvisorio nei magazzini degli Arsenali o degli altri stabilimenti di lavoro di materiali inscritti nei quaderni di dotazione delle Regie navi o negli inventari degli enti a terra, essi debbono essere tenuti separati da quelli compresi nella contabilità giudiziale del magazzino. Per essi il consegnatario rilascia ricevuta da staccare da apposito registro a madre e figlia: la madre - su cui il capo carico od il consegnatario dell'inventario appone la sua firma - serve al consegnatario di giustificazione per l'esistenza in magazzino di materiali non a carico; la figlia - firmata dal consegnatario del magazzino - serve a giustificare la mancanza di materiali compresi nel quaderno di dotazione o nell'inventario.
Quando i materiali stessi sono restituiti il capo carico od il consegnatario dell'inventario restituisce al consegnatario del magazzino la ricevuta (figlia) che è unita alla matrice.
2. L'entrata e l'uscita dei materiali di cui sopra è fatta risultare a cura del consegnatario del magazzino da apposito registro, da servire, in caso di ricognizione o di cambio di consegnatario, ad evitare che essi siano caricati nella contabilità giudiziale o comunque distribuiti.
In caso di consegna del magazzino ad altro consegnatario è fatta risultare da apposito verbale l'esistenza dei materiali in deposito secondo le risultanze del registro suindicato.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti vanno applicate anche nel caso di deposito provvisorio nei magazzini di materiali forniti da ditte private, non collaudati ancora definitivamente dovendo ciò avvenire dopo il loro montamento a bordo di nave in costruzione od allestimento presso ditta privata, quando non sia il caso di applicare le disposizioni del successivo n. 2. Qualora all'atto di consegna del materiale alla ditta il consegnatario non possa ottenere la restituzione della ricevuta rilasciata perché occorsa per giustificare il pagamento di una rata del prezzo alla ditta fornitrice, si discarica con la ricevuta della ditta cui il materiale è consegnato che viene unita alla matrice della ricevuta propria in analogia a quanto prescrive il comma secondo del precedente paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-88