Regolamento›Capo II
Art. 89
Depositi di combustibili, di materiali consumabili e di munizionamento.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Per i depositi di combustibili, di materiali consumabili e di munizionamento tenuti in località non sedi di stabilimenti di lavoro, gli ordini di carico e i documenti di scarico sono emessi o vistati dalle autorità dalle quali dipendono direttamente i consegnatari.
L'Ufficio di ragioneria entro la cui circoscrizione si trovano o sono assegnati i depositi viene a conoscenza dei movimenti di cui sopra con la contabilità che l'ente gli trasmette per le registrazioni e le verifiche di sua competenza e l'invio al Ministero.
2. Le Regie navi, le difese e gli altri enti a terra richiedono i combustibili, le materie grasse, i lubrificanti ed il munizionamento ai magazzini degli Arsenali o delle Basi navali, oppure ai depositi isolati, secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti, Corpi e Regie navi, mediante richieste mod. 33-bis alle quali debbono unirsi le note mod. 33-ter dello stesso regolamento.
Sono compilate distinte note, mod. 33-bis a seconda dei magazzini presso i quali si prelevano i materiali, mentre le note mod. 33-ter sono compilate in unico esemplare per ciascun contabile. Le richieste mod. 33-bis, completate dalle indicazioni delle quantità effettivamente consegnate e firmate per ricevuta dal ricevente, sono trattenute dal consegnatario del magazzino come documento di scarico.
Il consegnatario del magazzino trascrive di volta in volta, sulle richieste mod. 33-ter, nelle apposite colonne, le quantità dei materiali effettivamente consegnate e firma la dichiarazione relativa. Per le navi lontane dalle sedi di rifornimento, i materiali sono richiesti con note mod. 33-bis in doppio, delle quali una copia è restituita con l'indicazione delle quantità effettivamente spedite, le quali sotto la responsabilità degli incaricati, sono trascritte nella nota mod. 33-ter che deve rimanere presso l'ente che consuma i materiali.
Le note mod. 33-bis devono contenere la dichiarazione che con i materiali richiesti non si superano le quantità previste dalle tabelle approvate dal Ministero per stabilire le quantità massime da prelevare. Per i materiali occorrenti in eccedenza alla tabella le richieste debbono essere approvate dal Comando nella cui circoscrizione è posto il magazzino in base a proposte motivate dell'ente richiedente. Nella nota mod. 33-ter deve essere fatta menzione dell'autorità che ha concessa l'autorizzazione di cui sopra ed il motivo che ha giustificato la richiesta.
I recipienti per l'imballaggio delle munizioni sono inseriti nelle richieste e caricati al conto corrente del capo carico.
3. Gli altri materiali consumabili sono somministrati da magazzini consumi Regie navi dipendenti dalle Direzioni di commissariato od acquistati direttamente dalle Regie navi, o dalle Difese in base a speciali assegni, con le modalità previste dall'apposito regolamento.
4. Le Regie navi effettuano di regola i rifornimenti dei materiali di consumo, esclusi i combustibili, le materie grasse ed i lubrificanti, materiali per i quali non vi sono tabelle di assegnazione, presso la sede cui sono assegnate. Tuttavia le unità che si trovino in turno annuale di lavori in sede diversa possono, col consenso del comandante dell'Arsenale o della Base navale ottenere in tale sede i rifornimenti.
In caso di urgenza il comandante suddetto può concedere a navi in partenza assegnate ad altre sedi i rifornimenti di materiali di consumo necessari, informandone il Ministero.
5. Le eventuali retrocessioni ai magazzini di materiali non più necessari ai bisogni di bordo si effettuano con note di introduzione mod. 41. Il consegnatario ricevente inscrive nella nota mod. 41 le quantità retrocesse.I bossoli ricuperati dai tiri sono pure versati al magazzino con note di introduzione mod. 41. I bossoli non più atti al servizio sono dichiarati fuori uso e descritti in un elenco allegato alla nota di introduzione che serve per l'emissione dell'ordine di carico mod. 38 al magazzino del materiale dismesso, da indicare secondo la nomenclatura.
6. Il prelevamento dai magazzini dei materiali di consumo e dei combustibili occorrenti ai galleggianti a motore assegnati all'arsenale per i servizi di carattere generale secondo le speciali tabelle all'uopo stabilite, è fatto dall'officina che amministra i galleggianti stessi valendosi del personale che è imbarcato su questi ultimi. L'officina redige richiesta di somministrazione mod. 44 segnando nella colonna «Annotazioni» il galleggiante cui sono destinati i combustibili o i materiali consumabili che si prelevano; l'ammontare delle somministrazioni è considerato fra le spese generali (vedi precedente n. 5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-89