RegolamentoCapo II

Art. 94

Disposizioni speciali per le consegne e le ricognizioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Nel caso di cambio del consegnatario di un magazzino le operazioni di consegna sono descritte in un verbale modello 49-bis sottoscritto, al finire di ogni seduta e alla chiusura, tanto dal delegato del capo di servizio da cui dipende il magazzino (vedi precedente n. 2), quanto dai consegnatari. In esso si indicano tutte le quantità riscontrate. Ultimata la ricognizione le eventuali differenze in più o in meno vengono segnate sul prospetto riepilogativo mod. 49-ter, mentre sul registro a bilancio mod. 47 si effettua la chiusura di ciascuna voce. Il prospetto riepilogativo è redatto anche quando non si siano riscontrate differenze. In calce al verbale il consegnatario subentrante appone la dichiarazione di presa in consegna degli oggetti e materiali riscontrati esistenti e l'autorità da cui dipende il consegnatario cessante da atto a questo ultimo di detta dichiarazione. 2. Il nuovo consegnatario è responsabile degli oggetti e dei materiali a misura che sono riconosciuti. 3. Il consegnatario cessante sulla base del prospetto riepilogativo mod. 49-ter redige per le eccedenze riscontrate il verbale relativo da inviare all'Ufficio di ragioneria per la emissione dell'ordine di carico, analogamente a quanto prescrive il precedente n. 3, e per i materiali di cui chiede la compensazione il verbale da inviare al Ministero a termini del precedente n. 3. Egli rimane responsabile delle eventuali deficenze per le quali non abbia chiesto ed ottenuto la compensazione. 4. Al consegnatario cessante ed al subentrante è dato un esemplare del verbale di consegna: il cedente lo allega al suo rendiconto di fine gestione; il subentrante alla contabilità che si inizia. 5. Nel caso di consegna che possa espletarsi in breve termine o di semplice ricognizione si redige il verbale mod. 49, iscrivendovi soltanto le differenze riscontrate rispetto alla contabilità, con l'intervento di chi esegue la ispezione, del delegato del capo del servizio da cui il magazzino dipende e del consegnatario. Anche nel caso previsto dal presente paragrafo si applicano le norme precedenti per quanto riguarda le differenze riscontrate. 6. Durante la ricognizione non debbono essere intralciate le operazioni di entrata e di uscita dei materiali; debbono pertanto essere usati quegli accorgimenti riconosciuti opportuni dal Capo del servizio o dal suo delegato che interviene a norma del paragrafo 2 del precedente , inteso il consegnatario interessato, in modo da non turbare il regolare andamento del servizio di rifornimento e di distribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-94

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