RegolamentoCapo II

Art. 95

Riscontro effettivo ai magazzini.

In vigore dal 1 gen 1940
Le ispezioni dei magazzini soggetti al riscontro effettivo sono regolati dalle norme all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze in applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, e del regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonché del R. decreto 25 maggio 1899, n. 190.
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