Regolamento›Capo III
Art. 100
Disposizioni speciali per i galleggianti.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I seguenti galleggianti sono considerati come navi ed all'atto del loro acquisto o della loro costruzione, vengono compilati da parte della Direzione dei lavori i quaderni di dotazione: pirobarche, motoscafi, motolance, barche a nafta, pontoni, bettoline, chiatte, draghe e simili. Per i galleggianti senza apparato motore si compila solo l'inventario del nocchiere e per gli altri anche quello del meccanico comprendendovi anche i materiali fissi allo scafo e cioè quelli che per una nave andrebbero iscritti nei libri matricolari e precisamente nel quaderno del meccanico sono segnati il motore, gli accessori, le parti di rispetto o gli attrezzi; nel quaderno del nocchiere oltre allo scafo sono indicati tutti i materiali di coperta compresi gli oggetti che normalmente sono di competenza di altri capi carico come bandiere, fanali, cortine, tappeti, materiali elettrici, estintori e simili. I due quaderni debbono essere classificati e valutati secondo il libro di nomenclatura.
2. I galleggianti di cui al precedente paragrafo qualora all'atto dell'acquisto o della costruzione rimangano disponibili sono dati in consegna coi quaderni di dotazione al capo della competente officina che li iscrive in apposito registro a forma di conto corrente rilasciandone ricevuta. Avvenuta poi la destinazione, la consegna all'ente designato è fatta risultare da verbale in doppio nel quale si deve far menzione anche dei quaderni di dotazione che sono fatti firmare dal consegnatario. Un esemplare del verbale è inviato all'Ufficio di ragioneria che lo unisce all'esemplare dei quaderni di dotazione che ha per il contraddittorio, mentre il capo dell'officina annota la consegna nel conto corrente di cui sopra. Analogamente si procede nel caso di restituzione dei galleggianti. Gli eventuali passaggi di questi da un ente ad un altro sono pure fatti risultare da verbale con la procedura di cui sopra: qualora l'ente che riceve il galleggiante sia fuori della circoscrizione dell'Ufficio di ragioneria questo invia alla Ragioneria della nuova sede il verbale ed i quaderni di dotazione.
3. I palischermi (barche a remi ed a vela, lance, escluse quelle a motore, vele, baleniere, battelli, gondole, topi, zattere) che non vengono considerati come navi, all'atto dell'acquisto o della costruzione si danno in carico al consegnatario del magazzino competente: quando poi vengono dati in dotazione a navi o enti a terra vengono portati in aumento ai rispettivi quaderni di dotazione od inventari dandone scarico al consegnatario.
4. Ogni galleggiante, si debba o pur non considerare come nave a termini dei precedenti paragrafi, è munito di un libretto matricolare, conforme ad apposito modello stabilito dal Ministero; esso lo deve accompagnare dovunque.
5. Per i galleggianti dati in consegna alla Direzione del Genio militare per i lavori della Regia marina, la manutenzione continua ad essere a carico della Direzione dei lavori che li ha acquistati o costruiti. Per quelli appartenenti alla Direzione del genio la manutenzione spetta invece a quest'ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-100