RegolamentoCapo III

Art. 104

Musei e biblioteche.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle biblioteche ed ai musei dovendo il loro materiale essere considerato immobile agli effetti della compilazione degli inventari a termini del secondo comma dell' del regolamento di contabilità generale dello Stato. Per detti enti gli inventari sono costituiti dai registri d'ingresso conformi, per le biblioteche, al modello A annesso al regolamento per il servizio delle biblioteche della Regia marina approvato col il decreto 9 marzo 1905, n. 106, e redatti in modo analogo peri musei. Essi serio tenuti dal solo consegnatario. Per essi non si redigono fogli di variazione. 2. Nel caso di distribuzioni fatte dai magazzini ai Musei la richiesta di somministrazione mod. 44 oltre la, quietanza del consegnatario deve portare la indicazione del numero d'ingresso sotto il quale è stato inscritto nel registro ogni oggetto ricevuto. 3. Terminato l'esercizio finanziario i consegnatari comunicano all'Ufficio di ragioneria per le scritturazioni patrimoniali le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi durante l'anno, indicando soltanto il loro importo complessivo, mediante un riassunto analogo al mod. 61. 4. Nel caso di cambio del consegnatario la consegna, è fatta in base alle risultanze dei registri di cui al precedente paragrafo 1.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-104

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