RegolamentoCapo III

Art. 107

Radiazioni di navi o di galleggianti.

In vigore dal 1 gen 1940
1. In caso di radiazione di una nave dal quadra del Regio naviglio il Comando dell'Arsenale provvede alla custodia di essa ed ordina che siano versate le dotazioni. La Giunta di verifica procede, coll'intervento del capo carico interessato e sulla scorta dei quaderni, alla, ricognizione delle dotazioni e ne redige verbale. In base alle risultanze di questo la Giunta compila prospetti analoghi al mod. 51 distinti per capo carico, ove indica i materiali di cui dispone la demolizione e le note di introduzione mod. 41 redatte per quelli buoni o da riparare che sono consegnati ai magazzini e li invia all'Ufficio di ragioneria. Questo, in base ai prospetti suindicati ed agli ordini di carico dei materiali introdotti nei magazzini, tiene in evidenza, fino a totale esaurimento, i versamenti in parola annotandoli sui quaderni dl dotazione. Ultimata l'introduzione delle dotazioni nei magazzini i quaderni sono annullati previa verifica. Qualora l'Ufficio di ragioneria che esegue le operazioni di cui sopra sia diverso da quello che tiene il contraddittorio dei quaderni, invia, a, quest'ultimo l'esemplare con le annotazioni di cui sopra per la verifica con l'altro originale e l'annullamento. 2. Quando una nave radiata debba essere demolita per conto della Regia marina da privato imprenditore, il ricupero dei materiali ed il conseguente versamento a magazzino ha luogo mediante verbali redatti in duplice esemplare da apposita Commissione nominata dal direttore dei lavori competente. Un esemplare del verbale viene consegnato al magazzino che riceve il materiale; l'altro è inviato all'Ufficio di ragioneria che lo annulla dopo aver provveduto all'emissione dell'ordine di carico. Espletata la introduzione delle dotazioni nei magazzini, i quaderni relativi sono annullati previa verifica. 3. Se la nave radiata deve essere adattata per altri servizi della Regia marina si compilano nuovi quaderni di dotazione per tutte quelle rimaste a bordo, salvo ad aggiungere successivamente i materiali che si devono somministrare per il nuovo servizio al quale la nave deve essere adibita. 4. Analogamente si procede in caso di demolizione o trasformazione di galleggianti. Il libretto matricolare di cui al precedente deve esserci restituito all'Autorità che assegnò la caratteristica al galleggiante. 5. Le operazioni che sarebbero di competenza della Giunta di verifica sono compiute per le infermerie di bordo dalla Direzione dell'ospedale militare marittimo, quelle per le dotazioni di mensa e per la restituzione di oggetti di vestiario o casermaggio distribuiti a carico di inventario, dalla Direzione di commissariato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-107

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