RegolamentoCapo III

Art. 108

Disposizioni speciali per le navi officina.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Le navi officina per le dotazioni di bordo si regolano come le altre navi. 2. Le macchine e gli attrezzi dell'officina risultano da apposito quaderno di dotazione mod. 56 compilato dalla competente Direzione dei lavori. Ogni macchina utensile ha un foglio matricolare indicante i dati principali ed il corredo completo dei pezzi di rispetto e degli attrezzi di dotazione. Gli attrezzi e utensili di uso generale sono conservati nel magazzino di distribuzione della nave e dati in consegna al capo officina secondo le esigenze dei lavori. Gli attrezzi e utensili occorrenti normalmente alle singole sezioni dell'officina sono distribuiti, secondo richieste appurate dall'ufficiale capo reparto, ai sottufficiali funzionanti da capi tecnici in sott'ordine, i quali ne rilasciano ricevuta e rispondono oltre che della loro esistenza anche della buona manutenzione e buon uso. 3. Il quaderno di dotazione per le macchine ed attrezzi è compilato separatamente da quello del capo carico meccanico di bordo; la tenuta di esso è affidata all'economo dell'officina ( n. 4) in contraddittorio con l'Ufficio di ragioneria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-108

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