Regolamento›Capo IV
Art. 110
Disposizioni generali.
In vigore dal 1 gen 1940
1. L'entrata o l'uscita di qualsiasi materiale od oggetto dal recinto di un Arsenale avviene esclusivamente in base ad autorizzazione risultante da biglietti mod. 67 distaccati da quaderni a madre e figlia e numerati progressivamente.
Essa è data:
a) dal comandante in 2ª dell'Arsenale o dal comandante della Base navale o dal comandante locale o da loro speciali delegati, quando gli oggetti siano proprietà privata di addetti allo stabilimento, ovvero provengano da regie navi in armamento, in riserva o in disponibilità;
b) dal direttore competente se i materiali o gli oggetti provengano dai magazzini o dalle officine di una direzione o siano ad essi destinati; ovvero debbano essere introdotti nella Giunta di ricezione per il collaudo, o debbano essere consegnati agli acquirenti, oppure appartengano ad un appaltatore di opere o di forniture che li debba introdurre per l'esecuzione dell'opera o che debba ricuperarli come avanzi del lavoro o della fornitura;
c) dal presidente della Giunta di ricezione, se essi vengono estratti in conseguenza di rifiuto fatto ai fornitori, o di eccedenze sulle quantità dei materiali da fornire, ovvero si tratti di recipienti, mezzi di imballaggio o simili, che i fornitori abbiano diritto di riavere.
2. Il rilascio dei biglietti mod. 67 ha luogo soltanto in seguito a richiesta delle navi, degli enti o delle persone interessate, nei casi di cui alla lettera a) del paragrafo precedente; degli ufficiali dirigenti le officine, dei consegnatari di magazzino o delle commissioni per la consegna dei materiali venduti o dei capi degli Uffici amministrativi delle direzioni dei lavori nei casi di cui alla lettera b).
Le richieste dei biglietti di uscita sono unite alle madri di questi ultimi.
3. I biglietti mod. 67 sono consegnati al portinaio dello stabilimento che quotidianamente li trasmette al Comando dell'Arsenale con l'indicazione del giorno in cui è avvenuta l'entrata o l'uscita del materiale. Il Comando nei casi di cui alla lettera b) e c) del precedente paragrafo 1 li restituisce alla autorità che li ha emessi, la quale accerta, confrontandoli colla matrice, che non abbiano subito alterazioni, prendendo altrimenti i provvedimenti del caso: essi sono uniti alla matrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-110