RegolamentoCapo III

Art. 106

Disposizioni speciali, per le consegne e le ricognizioni.

In vigore dal 1 gen 1940
1. In caso di cambio di consegnatario la consegna, ha luogo sulla scorta degli inventari o dei quaderni di dotazione. Per gli enti a terra nel verbale relativo è fatto risultare: a) l'importo dell'ultimo riassunto a valore; b) l'importo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi posteriormente secondo le indicazioni dei fogli di variazione rispettivi; c) la rimanenza all'atto della consegna. Per le navi vengono invece specificati tutti i numeri dei fogli di variazione in aumento e in diminuzione, giunti posteriormente alla compilazione del quaderno di dotazione. Il capo carico cessante e quello subentrante debbono firmare anche l'ultima parte dei quaderni di dotazione riservata alla iscrizione sommaria dei fogli di variazione. Nel caso di navi in allestimento od' acquistate, qualora il quaderno di dotazione non sia stato ancora redatto a termini del precedente , il verbale di consegna deve indicare gli estremi: a) delle note mod. 117 relative ai materiali forniti dalla ditta che ha costruito od allestito la nave; b) dei fogli di variazione in aumento o in deduzione già compilati o delle note mod. 117 per i materiali forniti dalla Regia Marina; c) dei fogli di somministrazione di prime dotazioni mod. 66, delle richieste di scarico mod. 51 e degli altri documenti relativi a modifica del carico quando non si meno avuti i fogli di variazione relativi: d) dei certificati di credito mod. 52. Il verbale è redatto in quattro originali, uno per il consegnatario cessante, uno per il subentrante, uno da allegare all'inventario o quaderno di dotazione e l'altro per l'Ufficio di ragioneria che tiene il contraddittorio. 2. Qualora nella consegna si riscontrino deficienze od eccedenze, per le prime si deve indicare se dipendono da operazioni in corso per ricambi o retrocessioni a scarico, e, nella negativa, l'autorità di terra o di bordo fa compilare separato verbale per l'addebito al responsabile, ed a versamento effettuato vi unisce la quietanza di tesoreria o vi appone la dichiarazione dell'introito in cassa. Se del materiale addebitato si vuole lo scarico dall'inventario il verbale è inviato al competente Ufficio ragioneria insieme a quello di consegna. Se invece occorre il rimpiazzo del materiale, sul verbale di consegna viene indicato che è stato redatto separato verbale per la sostituzione. Le eccedenze sono descritte nel verbale di consegna specificando se si è in attesa di carico in corso oppure quando e da quale autorità, furono somministrati i materiali. Ove tali indicazioni non risultino, l'autorità da cui dipende il consegnatario fa compilare apposito verbale di eccedenza classificando il materiale secondo la nomenclatura e mettendo prezzi di stima per quelli descritti nella IX categoria della nomenclatura stessa, e lo invia con quello di consegna all'Ufficio di ragioneria competente. Rimane fermo quanto dispone il precedente n. 5. 3. All'Ufficio di ragioneria sono inviati due originali del verbale. L'Ufficio accerta: a) che il numero dei fogli di variazione indicato nel verbale concordi con quello risultante all'Ufficio: b) che le deficienze riscontrate siano giustificate o abbiano dato luogo al corrispondente addebito e relativo pagamento. Un esemplare del verbale è restituito con la dichiarazione di accertata regolarità per essere allegato all'inventario od al quaderno di dotazione; l'altro è unito all'originale tenuto per il contraddittorio. 4. Qualora un consegnatario cessi dall'incarico prima dell'arrivo del suo successore, l'autorità da cui dipende dispone che la consegna sia fatta ad, un consegnatario provvisorio il quale all'arrivo del titolare gli effettua nuova consegna. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario l'autorità da cui dipende designa la persona che assume la responsabilità del materiale. Non ha luogo la ricognizione di questo salvo che una delle due parti lo richieda. 5. Le Autorità di terra e di bordo debbono accertarsi che nei cambi di consegnatario la ricognizione avvenga di fatto, che il verbale sia compilato con le modalità prescritte e che siano subito spediti all'Ufficio ragioneria competente i due esemplari di cui al precedente paragrafo 3. Qualora l'omissione di tali formalità rendesse impossibile di accertare le responsabilità per mancanze di materiali venute a conoscenza in seguito, le dette autorità sono chiamate, a mente dell' della legge di contabilità generale dello Stato, a risarcire l'Erario dei danni arrecati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-106

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