Regolamento›Titolo IV
Art. 81
Eccedenza, deficienze, compensazioni.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I materiali accertati in eccedenza in occasione di cambio di consegnatario o di ricognizione o di chiusura della contabilità di fine di esercizio, debbono essere assunti in carico dal nuovo consegnatario nel primo caso o da quello in carica negli altri due.
I materiali riscontrati deficienti nelle stesse occasioni sono addebitati al consegnatario responsabile.
2. Qualora si accerti che nelle distribuzioni sieno stati consegnati materiali affini a quelli che erano stati effettivamente richiesti e che da ciò derivono eccedenze in questi ultimi e deficienze nei primi, il Ministero può autorizzare le conseguenti rettifiche compensative.
La procedura da seguire per ottenere le compensazioni, sia in caso di cessione di carica che di semplice ricognizione, è determinata, dai seguenti paragrafi 3 e 4 per le contabilità dei magazzini e 6 per le contabilità, degli inventari degli enti a terra e dei quaderni di dotazione.
3. Il consegnatario uscente, nel primo caso previsto nel precedente paragrafo o quello in carica negli altri due casi dello stesso paragrafo, qualora ritenga che le deficienze riscontrate derivino da errori nella indicazione dei numeri di nomenclatura sui documenti contabili resi palesi da eccedenze di materiali affini pure accertate, ne chiede la compensazione al direttore dei lavori o al capo dell'ufficio da cui dipende e la Commissiona che ha accertato le eccedenze od altra nominata dal direttore o capo ufficio suddetto, riconosciuta fondata la richiesta, redige apposito verbale corredandolo di un prospetto riepilogativo mod. 119. L'uno e l'altro vistati dal direttore o capo ufficio sono inviati per l'autorizzazione al Ministero: questo, concedendola, la fa constare da annotazione sul riepilogo che invia all'Ufficio di ragioneria interessato affinché lo registri come documento di scarico delle eccedenze, emetta l'ordine di carico per le deficienze e lo restituisca poi al consegnatario, affinché lo comprenda tra i documenti della gestione.
4. Quando il consegnatario, posteriormente all'epoca in cui gli venne messo a carico un materiale riconosciuto eccedente, accerti la deficienza di un materiale affine e chieda lo scarico del primo a termini del paragrafo precedente, la richiesta deve essere accompagnata da una copia conforme dell'ordine di carico rilasciata dall'Ufficio di ragioneria e da una dichiarazione del capo di questa attestante che, previo esame delle contabilità del consegnatario dalla data del caricamento dell'eccedenza in poi, l'eccedenza non ha costituito elemento per la concessione di altro compenso. La procedura è poi analoga a quella indicata nel paragrafo precedente.
5. Oltre quanto prescrive il successivo n. 1 per il caso di perdite, anche nel caso di eccedenze il comandante dell'Arsenale o l'autorità da cui dipende Il consegnatario promuove le indagini opportune per accertare le cause dell'eccedenza e prende i provvedimenti disciplinari del caso a carico del consegnatario quando essa dipenda da irregolari scritturazioni o da altra causa a lui imputabile.
6. Qualora il consegnatario di un inventario di ente a terra o di un quaderno di dotazioni ritenga che alcuni materiali siano stati classificati con numeri di nomenclatura errati, ne riferisce all'autorità da cui dipende. Questa nomina una commissione per l'esame del materiale e l'accertamento che gli oggetti esistenti sieno quelli ricevuti a suo tempo; delle indagini esperite è redatto verbale che l'autorità anzidetta trasmette al Ministero, esprimendo il suo parere.
Il Ministero qualora riconosca provato l'asserto del consegnatario autorizza il cambio di classifica ed il competente Ufficio di ragioneria provvede alla emissione dei fogli di variazione compensativi: in caso contrario l'autorità di cui sopra, applicando le norme di cui al successivo , fa procedere al carico del materiale riscontrato in essere ed addebita al consegnatario quello che conseguentemente risulta mancante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-81