RegolamentoCapo III

Art. 102

Variazioni agli inventari ed ai quaderni di dotazione.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Non si possono portare mutamenti nelle dotazioni delle Regie navi se non previa autorizzazione del Ministero od, in caso di urgenza e con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi, del comandante dell'Arsenale o della Base navale, il quale informa subito il Ministero dell'autorizzazione data. 2. Qualora il capo di un Ente a terra ritenga opportuno il discarico del materiale inventariato di cui non occorra il rimpiazzo ne fa motivata proposta al Comando dell'Arsenale che decide in merito. La retrocessione ha luogo con le norme di cui al successivo n. 15, che si osservano anche nel caso di dismissione di oggetti compresi nei quaderni di dotazione, autorizzata conformemente al disposto del paragrafo precedente. 3. Le variazioni in aumento o in diminuzione ai quaderni gli dotazione ed agli inventari degli enti a terra sono dimostrate con fogli di variazione mod. 58 numerati progressivamente per esercizio finanziario. Essi sono emessi dall'Ufficio di ragioneria che tiene il contraddittorio, salve le eccezioni di cui ai paragrafi seguenti: quelli in aumento in base ai documenti di scarico dei magazzini, alle domande di lavoro delle officine, come dispone il precedente n. 3. ai verbali di collaudo ed accettazione od alle fatture per i materiali provvisti dall'industria privata ( n. 15, 123 n. 1 e 118 n. 2), ai verbali di costruzione ed alle fatture di acquisto per i materiali costruiti coi mezzi propri dell'ente od acquistati direttamente; ai verbali di passaggio in caso di cessione da un ente ad un altro; ai verbali di ricognizione nel caso di cui al precedente n. l.; quelli in diminuzione In base alle richieste di scarico mod. 51 nel caso di dismissione dall'inventario come dispone il successivo n. 15; agli ordini di passaggio. Ogni foglio di variazione deve contenere l'esatta indicazione del documento che ha dato luogo all'aumento o alla diminuzione; per gli inventari, il numero e la categoria di essi; pei quaderni di dotazione il nome della nave e l'indicazione del capo carico o della mensa o degli effetti letterecci o dell'infermeria o del galleggiante. 4. I fogli di variazione sono redatti in doppio originale per gli inventari e per i quaderni di dotazione tenuti a forma di conto corrente (mod. 55 e 56). L'Ufficio di ragioneria nel registrarli nel proprio inventario o quaderno di dotazione assegna alle singole voci i numeri progressivi e li invia poi alla autorità competente per la consegna al consegnatario, il quale, dopo averli a sua volta registrati nel proprio inventario agli stessi numeri progressivi indicati, allega a quest'ultimo un esemplare e restituisce l'altro all'Ufficio di ragioneria, dopo firmata la dichiarazione di eseguita registrazione e fatto apporre il visto dal capo del servizio amministrativo dell'ente da cui dipende. Qualora l'Ufficio di ragioneria che compila i fogli di variazione non sia quello che tiene il contraddittorio degli inventari, li invia a quest'ultimo che provvede al termine del comma precedente. 5. Per gli inventari e quaderni di dotazione tenuti in forma descrittiva vengono emessi dall'Ufficio di ragioneria fogli di variazione in un solo esemplare per gli enti a terra ed in doppio per le Regie navi. Gli enti a terra trascrivono nell'inventario il foglio di variazione e lo restituiscono con la dichiarazione di eseguita trascrizione e col visto del capo del servizio amministrativo. Le navi allegano un originale al quaderno di dotazione senza trascriverlo, e restituiscono l'altro col loro visto per essere allegato al contraddittorio del quaderno stesso. I fogli di variazione per le mense sono compilati dalla Direzione di commissariato che, all'atto della distribuzione, li fa quietanzare e li invia all'Ufficio di ragioneria in un esemplare o due, a seconda che trattisi di mense di terra o di bordo. La Ragioneria li trasmette di urgenza agli enti da cui le mense dipendono per la consegna ai consegnatari. 6. I fogli di variazione per gli acquisti fatti dalle Zone fari o da Istituti coi fondi all'uopo assegnati o dalle navi officina, sono compilati in doppio dalle dette autorità ed inviati all'Ufficio di ragioneria competente che li scrittura e li fa trascrivere dai consegnatari nei propri inventari. conservando un esemplare per il contraddittorio. 7. In caso di acquisto diretto di oggetti da inscrivere negli inventari degli enti a terra, l'Autorità che lo ha eseguito in via la fattura in doppio, sulla quale il consegnatario deve classificare il materiale secondo la nomenclatura ed apporre la firma in segno di ricevuta, all'Ufficio di ragioneria che emette il foglio di variazione facendone menzione sulla fattura di cui un esemplare è restituito all'autorità mittente per essere allegato ai documenti di spesa mentre l'altro è conservato a documento della variazione. Le Regie navi e gli enti coloniali che fanno acquisti diretti di dotazioni sia per aumento di inventario sia per rimpiazzo o riparazione compilano il verbale di ricezione e caricamento mod. 42 prescritto dal Regolamento Enti, Corpi e Regie navi () in doppio, e ne inviano subito uno all'Ufficio di ragioneria che tiene il contraddittorio del quaderno di dotazione o dell'inventario, per l'emissione dei fogli di variazione, mentre l'altro è unito al documento di spesa con l'indicazione degli estremi del foglio d'invio del primo esemplare all'Ufficio suddetto. Nella compilazione del verbale mod. 42 debbono osservarsi le norme seguenti: a) il materiale deve essere classificato secondo la nomenclatura, mettendo i prezzi di costo per quelli da attribuire alla IX categoria; b) deve specificarsi se si tratta di aumento d'inventario o di rimpiazzo o di riparazione; c) nel caso di rimpiazzo si debbono unire al verbale che s'invia all'Ufficio di ragioneria, i certificati di credito, i verbali di perdita o rottura per incuria e quelli per cause di forza maggiore approvati dal Ministero, affinché detto Ufficio annulli totalmente i documenti che non hanno più ragione di essere conservandoli a documento della variazione, o parzialmente quelli soddisfatti solo in parte e da restituire alla, nave o all'ente coloniale; (d) nel caso di acquisto di parti di oggetti complessi da sostituire a quelle deteriorate o di materiali occorrenti per eseguire riparazioni, occorre far risultare dal verbale modello 42, con annotazione in inchiostro rosso, la loro destinazione per la quale essi non vanno caricati in inventario. In questo caso sul verbale occorre indicare anche l'avvenuto carico nel conto corrente di cui all'art. 139 del citato regolamento del ricupero derivante dalle parti sostituite; e) per materiali per quali nel libro di nomenclatura la specie di unità è diversa dalla espressione di grandezza, occorre indicare oltre il numero degli oggetti, anche la quantità secondo le espressioni di grandezza. 8. La costruzione di oggetti fatta a bordo o sul posto dagli enti a terra è fatta risultare da verbale nel quale l'oggetto è indicato coi riferimenti della nomenclatura. Il verbale è inviato subito all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del foglio di variazione. 9. Il passaggio di materiali inscritti negli inventari o nei quaderni di dotazione ad altro ente della Regia marina, deve essere disposto da Autorità superiore a quella da, cui dipende il consegnatario cedente. Il verbale, relativo è firmato dal comandante della nave o dal capo ufficio da cui dipende il consegnatario cedente e da quello da cui dipende il consegnatario accettante, nonché dai due consegnatari interessati. Nel verbale è fatto risultare il numero progressivo dell'inventario o quaderno di dotazione del cedente, la classifica dei materiali secondo nomenclatura ed i prezzi risultanti dall'inventario o quaderno di dotazione. L'Autorità cedente invia il verbale all'Ufficio di ragioneria che tiene il contraddittorio dell'inventario o quaderno di dotazione per l'emissione dei fogli di variazione relativi. 10. Ad ogni inventario è allegato un prospetto o valore delle variazioni ove è segnato l'importo complessivo di ciascun foglio di variazione
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-102

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