Regolamento›Titolo V
Art. 122
Collaudo dei materiali e dei lavori. Servizio della Giunta di ricezione.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il Ministero appena approvato un contratto ne trasmette copia autentica alla Giunta di ricezione competente affinché possa procedere al collaudo del materiale commesso.
Analogamente procede il direttore dei lavori per gli atti contrattuali da lui firmati in base alle facoltà delegategli; in questo caso però la Giunta procede alle sue operazioni senza attendere la registrazione dell'atto.
2. I materiali acquistati, sia, per contratto approvato con decreto ministeriale, sia dai direttori dei lavori in base alle facoltà loro concesse, debbono essere consegnati direttamente alla Giunta di ricezione o per collaudo o per semplice ricognizione; sono eccettuati quelli acquistati in economia d'ira porto non superiore alle lire 8000 che sono consegnati direttamente alle direzioni di lavoro, e quelli di cui al successivo . La Giunta è preavvisata mediante l'invio delle copie autentiche degli atti di acquisto di cui al precedente paragrafo e di una distinta nella quale i materiali debbono essere specificati coi numeri di nomenclatura e con l'esatta descrizione secondo la nomenclatura stessa, salvo ad aggiungere in parentesi la denominazione commerciale qualora fosse diversa; sono redatte distinte separate a seconda che i materiali debbano essere presi in carico dal magazzino o dall'economo direzionale o dai consegnatari degli inventari. In questo ultimo caso deve essere indicato: per gli enti a terra il numero assegnato all'inventario e la categoria cui questo è ascritto; per il naviglio il nome della nave e le indicazioni del capo carico consegnatario; per le imbarcazioni che hanno apposito quaderno di dotazione le caratteristiche delle stesse e l'indicazione del capo carico.
Negli Stabilimenti di lavoro diversi dagli Arsenali il direttore o l'autorità, da cui direttamente dipende lo stabilimento può disporre chè anche i materiali d'importo non superiore alle lire 8000 siano collaudati dalla Giunta di ricezione, eccettuati naturalmente quelli acquistati per contrattazione verbale.
3. Quando per effetto delle disposizioni contrattuali, dagli Uffici tecnici o da apposite Commissioni, sono eseguiti collaudi preliminari presso stabilimenti delle ditte fornitrici, o si debba poi effettuare quelli definitivi dopo il montamento o per sottoporre il materiale ad altre prove, si procede come appresso:
a) se il montamento o le altre prove debbono avere luogo in Arsenale, la Giunta di ricezione, dopo le sue operazioni, compila i verbali di collaudo ed accettazione mod. 39 o 40 di cui al successivo paragrafo 9;
b) se il collaudo deve essere fatto dopo il montamento a bordo di una nave in Arsenale a cura della Direzione dei lavori competente, la Giunta compila il verbale di ricognizione del materiale introdotto da cui deve risultare se esso corrisponde a quello collaudato preliminarmente;
c) se il montamento deve essere fatto dall'industria privata fuori delle sedi di stabilimenti di lavoro della R. Marina, il competente ufficio tecnico od apposita commissione, a montamento avvenuto, compila il verbale definitivo di collaudo.
4. I materiali introdotti dai fornitori agli effetti del precedente paragrafo 2 sono dati in consegna all'economo della Giunta di ricezione che li annota in un registro mod. 76; essi sono depositati in locali separati da quelli ove si trovano i materiali già collaudati.
L'introduzione dei materiali deve avvenire normalmente dopo l'approvazione nei modi di legge del contratto. La Direzione dei lavori può in casi eccezionali autorizzare il deposito anche prima, contro dichiarazione del fornitore che essi rimangono a suo rischio e pericolo. Anche in questo caso però il presidente della Giunta non dispone per il collaudo finché non abbia ricevuto la copia autentica del contratto approvato, salvo quanto dispone il secondo comma del precedente paragrafo 1.
5. Il Presidente della Giunta di ricezione dà avviso al fornitore o al suo rappresentante del giorno nel quale si inizieranno le operazioni di collaudo, affinché possa, se crede, essere presente.
6. Ogni Direzione dei lavori destina presso la Giunta di ricezione quale suo delegato un impiegato di ruolo per assistere all'accertamento delle quantità del materiale di competenza della Direzione stessa, prendendone nota, ed accompagnare poi al magazzino i materiali accettati che debbono essere descritti nella distinta mod. 104 con l'indicazione del numero e della data del verbale di cui al successivo paragrafo 9.
Il delegato della Direzione dei lavori può fare inserire nel verbale della Giunta le sue osservazioni limitatamente a quanto concerne il suo compito.
7. La consegna dei materiali accettati ai responsabili degli inventari o quaderni di dotazione, se presenti nella sede dell'arsenale, può essere fatta invitando il consegnatario a ritirare direttamente il materiale contro quietanza del verbale di accettazione mod. 40 di cui al successivo paragrafo 9. In caso diverso il materiale è consegnato, con la nota descrittiva mod. 68 prescritta dal precedente para grafo 3, all'Ufficio trasporti e spedizioni che nella dichiarazione di ricevuta indica il mezzo che sarà adoperato nel trasporto. Qualora il materiale acquistato debba essere consegnato a navi di prossimo arrivo il materiale rimane presso l'economo della Giunta fino a che se ne possa effettuare la consegna direttamente contro quietanza del capo carico interessato.
8. La Giunta di ricezione esamina se i materiali introdotti abbiano tutti i requisiti prescritti dal contratto, valendosi ove occorra del concorso dei gabinetti e laboratori sperimentali dell'Arsenale.
L'invio di materiali ai gabinetti o laboratori sperimentali deve essere effettuato con l'elenco mod. 100 precisando la provenienza, lo scopo dell'invio e tutte le indicazioni necessarie per il rapido e sicuro riconoscimento dei materiali stessi.
Il materiale da sperimentare deve essere chiuso e sigillato e deve essere restituito nello stesso modo.
Ultimato l'esame la Giunta procede alla votazione per deliberare l'accettazione o il rifiuto. Il membro dissenziente dalla maggioranza ha diritto di fare inserire nel verbale i motivi del dissenso.
9. La Giunta di ricezione compila per ogni operazione di collaudo un verbale delle accettazioni (mod. 39 o 40 a seconda che il carico del materiale debba farsi ai magazzini o agli inventari) o dei rifiuti (mod. 82) e ne conserva copia nei propri atti.
Il verbale deve indicare dettagliatamente le prove eseguite ed i risultati ottenuti sia che il contratto specifichi le prove cui debbono essere sottoposti i materiali da fornire, sia che il collaudo sia fatto in base alle norme generali emanate dal Ministero. Qualora le prove siano state eseguite presso gabinetti o laboratori sperimentali, al verbale di collaudo sono allegate le relazioni di detti enti che debbono essere redatte coi criteri di cui sopra.
Nel verbale i materiali vanno classificati con numeri e denominazioni del libro di nomenclatura segnando nell'ultima colonna sole i prezzi dei materiali assegnati alla 9ª categoria. Inoltre in caso di accettazione vi debbono essere apposte tutte le indicazioni necessarie affinché l'Ufficio di ragioneria possa effettuare l'imputazione della spesa ai vari conti ed eseguire il reparto alle navi o agli enti interessati; quando si tratta di oggetto acquistato per ricambio di altri di dotazione ciò è fatto risultare con annotazione in inchiostro rosso indicando l'ente cui è destinato ed il quaderno di dotazione o l'inventario relativo affinché il consegnatario del magazzino, ove il materiale deve essere introdotto, non, lo comprenda tra le scorte ma lo tenga a disposizione dell'ente (vedi precedente n. 10).
Nel caso di semplice ricognizione la Giunta procede in modo analogo.
L'originale del verbale di accettazione debitamente bollato è unito al conto di liquidazione della fornitura.
Uno stesso verbale non può comprendere materiali forniti in base a contratti diversi.
10. Nel caso di trasformazione di materiali della R. Marina di cui al precedente n. 1 il verbale di collaudo ed accettazione del prodotto della trasformazione deve precisare:
a) il totale dei pesi o le misure dei materiali forniti dalla Regia marina e quello dei materiali forniti dalla ditta, specificando distintamente le materie;
b) il totale dei pesi o le misure dei materiali introdotti In Arsenale sia quale prodotto di lavoro sia quali residui, classificando il materiale secondo la nomenclatura; nonché i sopravanzi dei materiali forniti dalla R. Marina i quali debbono essere classificati con gli stessi numeri di nomenclatura coi quali furono prelevati.
Qualora vi sia differenza di peso tra i materiali di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) si deve dichiarare se essa è giustificata dalla natura dei materiali o dalle esigenze della lavorazione.
Se è stato redatto ordine di lavoro viene compilata, in base al verbale di collaudo, la nota di introduzione a magazzino mod. 41 per i prodotti di lavoro, la nota di retrocessione mod. 8 per i sopravanzi e quella di versamento mod. 9 per i ricuperi di lavorazione.
Se non vi fu ordine di lavoro sia i materiali nuovi ed i residui di lavorazione sia i materiali sopravanzati sono introdotti in base al verbale di accettazione mod. 39.
11. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso dei lavori previsti dal precedente , n. 2, siano essi eseguiti fuori od entro l'Arsenale.
In quest'ultimo caso i materiali che la ditta ha l'obbligo di introdurre a termini del contratto per eseguire i lavori, debbono essere descritti in apposito verbale di ricognizione redatto a cura dell'officina interessata da cui risulti specificatamente che essi sono conformi a quanto prescrive il contratto. Il verbale insieme a copia del biglietto di entrata mod. 67 in base al quale i materiali stessi sono introdotti è poi allegato al certificato di collaudo.
12. Qualora i materiali consegnati dalla Regia marina siano risultati esuberanti ma siano lasciati presso l'assuntore per l'esecuzione di altro contratto in continuazione di quello esaurito, si deve far cenno nel verbale di collaudo di tale eccedenza di materiale determinandone la quantità e citando gli estremi del nuovo contratto in conto del quale deve essere conteggiata l'eccedenza.
Qualora però, vi sia stato ordine di lavoro a termini del secondo comma del precedente , n. 1 ed il materiale eccedente debba essere conteggiato in altro ordine di lavoro esso deve essere retrocesso al magazzino salvo a richiederlo in conto del nuovo ordine di lavoro.
13. Le spese per i collaudi sono fatte risultare da ordini di lavoro di 4ª categoria. I materiali occorrenti pel collaudo sono richiesti al magazzino che deve ricevere i materiali accettati, qualora li abbia, od altrimenti al magazzino che li possiede; essi sono segnati come consumo negli ordini di lavoro di cui sopra.
14. L'acquisto delle marche da bollo per i verbali di collaudo è fatto dal segretario della Giunta di ricezione mediante le somme che ciascun direttore dei lavori gli corrisponde in principio di ogni esercizio finanziario contro ricevuta provvisoria, prelevandole dai fondi messi a sua disposizione dal Ministero per le minute spese.
Alla fine di ciascuno dei primi tre trimestri dell'esercizio finanziario la Giunta trasmette al direttore dei lavori l'elenco dei verbali cui furono applicate le marche da bollo, indicando i numeri di essi e l'importo delle marche. La Direzione previa verifica della regolarità dell'elenco ne registra l'importo sul rendiconto del fondo per le minute spese e lo corrisponde al segretario della Giunta che viene così reintegrato della somma spesa sul fondo anticipatogli.
Terminato l'esercizio finanziario e quindi l'emissione dei verbali di collaudo relativi all'esercizio, il segretario della Giunta invia al direttore dei lavori competente l'elenco delle marche impiegate nell'ultimo trimestre e gli restituisce la somma sopravanzata.
L'importo delle marche da bollo occorse è addebitato ai fornitori e portato in deduzione nei rispettivi conti di liquidazione.
15. Il verbale di accettazione mod. 39 dopo registrato a giornale e sul registro a bilancio di cui al precedente e quietanzato dal consegnatario del magazzino è inviato subito all'Ufficio di ragioneria, che provvede all'emissione dell'ordine di carico. Il verbale mod. 40 dopo quietanzato dall'economo direzionale o dal consegnatario dell'inventario o munito della dichiarazione di ricevuta dell'ufficio spedizioni e trasporti nel caso di cui al precedente paragrafo 7, è pure Inviato all'Ufficio di ragioneria che registra il carico al contocorrente tenuto in contradittorio con l'economo direzionale o emette il foglio di variazione per l'inventario o quaderno di dotazione.
I verbali mod. 39 o 40 sono poi dall'Ufficio di ragioneria inviati all'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori agli effetti di cui al successivo .
16. In caso di rifiuto la Giunta di ricezione ne dà comunicazione al fornitore e lo invita a ritirare i materiali rifiutati. La partecipazione è fatta con l'avviso mod. 83 inviato al rappresentante in sede del fornitore oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o recapitata coi mezzi del Comando dell'Arsenale e contro ricevuta.
Il verbale di rifiuto mod. 82 è inviato all'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori competente con l'indicazione della data della comunicazione fatta al fornitore o con la ricevuta di ritorno.
La Giunta comunica poi allo stesso Ufficio il giorno in cui il fornitore ha ritirato il materiale rifiutato.
17. Le domande dei fornitori intese ad ottenere la convocazione della Giunta superiore di ricezione devono essere redatte in carta bollata ed essere rivolte al Comando dell'Arsenale entro cinque giorni dalla comunicazione del rifiuto.
Per le decisioni della Giunta superiore di ricezione valgono le stesse norme stabilite per la Giunta ordinaria. L'eventuale reclamo presentato dal fornitore al Ministero non sospende il, corso dei termini stabiliti dal contratto per la estrazione e la sostituzione del materiale rifiutato.
18. La Giunta non può effettuare la consegna di materiali non collaudati o per i quali non sia stato ancora redatto il verbale di accettazione mod. 39 o 40.
19. I verbali di accettazione dei materiali introdotti nei magazzini entro il 30 giugno di ogni anno debbono essere rimessi non oltre il 15 luglio all'Ufficio di ragioneria affinché i magazzini possano chiudere il 31 luglio tutte le operazioni dell'esercizio precedente.
20. In tutti i casi nei quali il collaudo dei materiali non è eseguito dalla Giunta di ricezione, come anche nel caso di collaudo di lavori, l'Ufficio tecnico o la Commissione all'uopo incaricata applica per analogia le disposizioni dell' e dei paragrafi precedenti, salvo quanto dispone l'articolo seguente:
Le eventuali controversie con i fornitori sono risolte dal Ministero.
Nel caso di materiali forniti in base a lettera commerciale d'importo non superiore a L. 8000 non collaudati dalla Giunta a termini del primo comma del precedente paragrafo 2, il collaudatore redige, qualora i materiali siano accettati, un elenco analogo al mod. 65 o 65-bis di cui al successivo indicandovi oltre la lettera di ordinazione, la data di spedizione ed allegandovi copia del biglietto di introduzione mod. 67. L'eventuale ricorso contro il loro rifiuto è esaminato da una Commissione nominata dal direttore dei lavori della quale non deve far parte il primo collaudatore; essa previo esame del materiale rifiutato esprime il suo parere sulla attendibilità del ricorso dopo di che il direttore decide su di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-122