Regolamento›Titolo V
Art. 117
Gare.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Nelle gare per forniture che debbono formare oggetto di atto contrattuale da approvare con decreto del Ministero, indette dalla direzione dei lavori per delega del Ministero stesso, si eseguono le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
2. Negli inviti alla gara è inclusa l'avvertenza che le offerte sono impegnative verso l'amministrazione fin dal momento della loro presentazione e vincolano l'offerente fino al termine massimo stabilito dalle condizioni generali di appalto mentre l'atto non è obbligatorio per l'Amministrazione finché non sia approvato nei modi di legge.
L'invito è conforme al mod. 77. L'esito della gara è fatto risultare da verbale conforme al mod. 79.
La ditta che sia compresa nell'elenco dei fornitori della Regia marina può presentare, per dimostrare la sua idoneità ad eseguire la fornitura, un certificato attestante di essere compresa in quell'elenco per le forniture di cui si tratta: esso deve avere data non anteriore ad un anno dal giorno in cui fu rilasciato.
3. Per gli acquisti fatti in base a campioni la Direzione delegata dal Ministero a compiere gli atti della gara cura che la Giunta di ricezione dello stabilimento sia fornita dei campioni stessi. Nel caso di forniture comuni a più stabilimenti provvede affinché le altre Giunte di ricezione siano fornite di campioni conformi ai propri.
Bandita una gara nessuna variazione può essere apportata ai campioni istituiti per la stessa. I cambiamenti riconosciuti opportuni valgono soltanto per le forniture successive.
4. Chiusa la gara, se non fu richiesto il deposito provvisorio come condizione di validità delle offerte, la direzione qualora ritenga necessaria una garanzia reale invita la ditta prescelta a versare la cauzione ed a produrre la quietanza relativa entro tre giorni dal ricevimento della partecipazione della aggiudicazione che rimane subordinata, al versamento stesso nel termine indicato.
Qualora la ditta venga esonerata dall'obbligo della cauzione, si applica il disposto del precedente n. 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-117