Regolamento›Titolo V
Art. 120
Conto delle forniture e dei lavori.
In vigore dal 1 gen 1940
L'Ufficio amministrativo della competente Direzione del lavori tiene per le provviste derivanti da contratti approvati con decreti ministeriali registri delle forniture e dei lavori mod. 73 per vigilare sull'adempimento degli impegni assunti dagli imprenditori e per il computo nelle penalità cui essi incorressero.
Analogamente procede per le forniture disposte dal direttore in base alle facoltà di cui al precedente att. 116 quando esse risultino da atta scritto, valendosi del registro mod. 74.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-120