RegolamentoTitolo V

Art. 124

Liquidazione delle forniture e dei lavori - Dazi doganali - Certificati di adempimento degli obblighi contrattuali e di inesistenza di atti legali di impedimento.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Avvenuto il collaudo definitivo e l'accettazione di materiali forniti da privati, l'Ufficio di ragioneria, ricevuto a termini dei precedenti n. 15 e 123 n. 1, il verbale di accettazione, dopo aver provveduto all'emissione dell'ordine di carico al magazzino o del foglio di variazione agli inventari, lo invia all'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori competente quietanzato dal consegnatario. Nel caso di acquisto di galleggianti l'Ufficio di ragioneria fa risultare sul verbale di aver ricevuto anche i quaderni di dotazione a termini del precedente . 2. L'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori in base ai documenti di cui al precedente paragrafo compila il conto di liquidazione mod. 84. Nel caso di lavori o prestazioni d'opera di qualunque specie, procede analogamente in base al verbale di collaudo e di accettazione o di altri documenti equivalenti attestanti l'eseguita prestazione secondo il contratto. Qualora la Regia marina abbia fornito materiali per l'esecuzione dei lavori il verbale di collaudo ed accettazione deve essere corredato della prova che i materiali sopravanzati ed i ricuperi sono stati introdotti nei magazzini in conformità al disposto del precedente , n. 10. 3. Quando all'assuntore vengono ceduti per speciale disposizione del contratto residui di lavorazione di qualche valore, sul conto di liquidazione delle somme dovute alla ditta ne viene dedotto l'importo da versare all'Erario, senza effettuarne il carico al magazzino. Se essi debbono essere ceduti all'assuntore senza deduzioni dal prezzo convenuto e ciò per patto contrattuale, il loro importo deve ugualmente essere versato all'Erario, portandolo in aumento del costo della lavorazione. 4. Nel caso di pagamento di dazi doganali da effettuare dall'amministrazione per materiali forniti da ditte estere, le corrispondenti bollette sono munite di una dichiarazione datata e firmata dal capo dell'ufficio amministrativo della Direzione dalla quale risultino l'oggetto, la ditta, ed il contratto in base al quale il materiale cui si riferisce la bolletta stessa è stato fornito. Nell'eventualità di bollette doganali comprendenti materiali riferibili a diversi contratti, devono essere compilate distinte liquidazioni e per ognuna di esse è redatta una dichiarazione che, oltre gli estremi del contratto, indichi la quota parte di dazio da applicare con riferimento al conto cui si allega la bolletta. 5. Il conto di liquidazione di ogni fornitura che debba essere pagata dal Ministero con mandati diretti, prima di essere inviato a quest'ultimo, è comunicato all'Ufficio di ragioneria che lo annota, per le registrazioni patrimoniali e finanziarie di sua competenza, in apposito registro, assegnando un numero progressivo per esercizio finanziario a ciascun conto. La Ragioneria centrale del Ministero dà poi notizia all'Ufficio di ragioneria dipartimentale, mediante comunicazioni periodiche, dei conti di liquidazione per i quali fu provveduto al pagamento. 6. Il conto di liquidazione delle forniture in economia è firmato tanto dal direttore dei lavori quanto dal capo dell'Ufficio amministrativo, ambedue responsabili della sua regolarità. Anch'esso è comunicato all'Ufficio di ragioneria per le registrazioni patrimoniali e finanziarie di sua competenza, ma non è annotato nel registro di cui al paragrafo precedente. 7. Le domande dei fornitori per ottenere la corresponsione di interessi per ritardato pagamento dei loro crediti, a termini delle condizioni generali di appalto o di speciale convenzione, debbono essere redatte in carta bollata e dirette al Ministero. Nel caso di materiali consegnati in più riprese riferibili allo stesso termine di consegna gli interessi di mora eventualmente dovuti decorrono esclusivamente dalla data dell'ultima introduzione, salvo che si tratti di materiali forniti a richiesta nel qual caso decorrono dall'ultima introduzione del materiale compreso nella richiesta il cui importo fu pagato con ritardo. Sulle somme liquidate per interessi di mora va dedotta l'imposta di ricchezza mobile. 8. Le domande dei fornitori per ottenere il condono di penalità loro inflitte nella liquidazione della fornitura debbono essere presentate entro 60 giorni dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, senza pregiudizio, s'intende, dell'azione giudiziaria. Esse debbono essere redatte in carta bollata ed indirizzate al Ministero che decide in merito. Esse sono presentate al direttore dei lavori competente il quale le invia al Ministero, corredate da una sua relazione, qualunque sia l'importo della penalità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-124

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