Regolamento›Titolo V
Art. 123
Disposizioni particolari circa la consegna di speciali materiali.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Nel caso di consegna di artiglierie, armi subacquee, munizionamento, galleggianti considerati come navi ed in genere di ogni materiale, collaudato definitivamente dagli Uffici tecnici o da speciali Commissioni o dai Balipedi, che non debba essere introdotto presso la Giunta di ricezione non ricorrendo i casi di cui al precedente n. 3, lettere a) e b), esso è inviato direttamente da chi ha eseguito il collaudo al magazzino od all'ente cui è destinato che provvede all'accertamento della identità del materiale ricevuto con quello descritto nel verbale di collaudo. Se il materiale deve essere introdotto in magazzino l'Ufficio tecnico o la Commissione o l'ente che ha provveduto al collaudo compila l'elenco di caricamento mod. 65 e lo invia alla Direzione dei lavori da cui dipende il magazzino insieme agli altri documenti necessari per la compilazione del conto di liquidazione. La Direzione provvede subito affinché il consegnatario lo firmi, previo accertamento della identità del materiale e la registrazione a giornale, e lo invii all'Ufficio di ragioneria; quest'ultimo emesso l'ordine di carico i cui estremi debbono essere trascritti nell'elenco mod. 65, lo invia all'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori per la liquidazione della fornitura.
Nel caso di materiali che debbano essere presi in carico direttamente da navi od enti a terra è redatto invece l'elenco mod. 65-bis da inviare alla nave od all'ente da cui dipende il consegnatario interessato; l'elenco, dopo la firma di quest'ultimo, è inviato all'Ufficio di ragioneria della sede che provvede alla liquidazione della spesa per l'emissione del foglio di variazione, seguendo la stessa procedura indicata sopra per i materiali introdotti in magazzino.
Gli elenchi mod. 65 e 65-bis sono staccati da registri a madre e figlia dovendo la madre essere conservata a cura dell'ufficio tecnico, della commissione o dell'ente che ha eseguito il collaudo definitivo.
2. Nel caso di consegna di un apparato motore, di macchinari, di complessi ausiliari, di piastre di corazzatura ed in generale di materiali che debbono essere sistemati a bordo di una nave o montati a terra senza passare per un magazzino, sia che siano stati collaudati definitivamente o che ciò debba avvenire dopo il montamento, essi dopo la ricognizione di cui al seguente paragrafo 3 sono affidati ad un funzionario tecnico che provvede alla loro custodia, inscrivendoli in apposito registro di conto corrente con le denominazioni risultanti dal verbale di ricognizione, e ne assume la responsabilità.
Si procede ugualmente quando si tratti di materiali consegnati agli Uffici tecnici per essere sistemati su navi in costruzione od in allestimento presso stabilimenti privati.
I conti correnti sono tenuti in forma descrittiva e cioè elencando i materiali ritirati nella parte sinistra, coi riferimenti al verbale di ricognizione della Giunta di ricezione o dell'Ufficio tecnico, e senza specificarne il valore ed indicando, di contro ad essi, nella parte destra quelli impiegati e quelli eventualmente sopravanzati e versati ai magazzini.
3. La ricognizione del materiale di cui al paragrafo precedente è fatta dalla Giunta di ricezione se il materiale è introdotto in Arsenale; altrimenti dall'Ufficio tecnico competente.
Il verbale di ricognizione con la dichiarazione di presa in consegna da parte del funzionario incaricato e di effettuata registrazione nel conto corrente di cui al precedente paragrafo è trasmesso all'Ufficio di ragioneria per la registrazione dei materiali in altro conto corrente da tenere in contraddittorio; poi, munito di apposito visto, è inviato all'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori competente; se a termini del contratto esso deve dar luogo ad un pagamento in conto è allegato al conto da liquidazione relativo, altrimenti è conservato negli atti dell'ufficio.
4. A misura che gli oggetti sono ritirati per essere montati ne è fatta annotazione nel registro di cui al paragrafo 2 firmata dall'ufficiale preposto al montamento. Qualora vengano spediti, la nota è firmata dal capo dell'Ufficio trasporti e spedizioni. Con ciò il funzionario responsabile ne è scaricato.
Se i materiali sono presso un Ufficio tecnico lo scarico dal conto corrente ha luogo in base alla dichiarazione di ricevuta della ditta che deve provvedere al montamento o, in caso di spedizione, in base alla nota descrittiva (figlia) quietanzata a termini del precedente .
5. A montamento avvenuto apposita commissione nominata dal direttore dei lavori, ove non lo sia dal Ministero, compila il verbale di collaudo e di accettazione definitiva sul quale si deve dichiarare che il materiale in consegna al capo tecnico o all'ufficio tecnico fu tutto impiegato nell'impianto oppure che la parte eccedente fu versata al magazzino specificando l'ordine di carico relativo. Si deve pure dichiarare che l'impianto completo è stato inscritto nei libri matricolari della nave (di cui al precedente ) a cura della Direzione dei lavori o dell'Ufficio tecnico competente se trattasi di nave in costruzione od in allestimento o del Capo servizio di bordo se trattasi di nave già in servizio.
Il verbale di cui sopra deve pure specificare i materiali relativi all'impianto i quali essendo ricambiabili debbono far carico ai quaderni di dotazione ai termini dell', n. 2: per essi deve essere compilato l'elenco mod. 65-bis, a termini del precedente paragrafo 1, i cui estremi debbono essere indicati nel verbale di collaudo.
Il verbale di collaudo, l'elenco mod. 65-bis firmato dal capo carico interessato, l'eventuale elenco mod. 65 per i materiali residuati versati al magazzino, sono inviati all'Ufficio di ragioneria che provvede allo scarico dal conto corrente di cui al precedente paragrafo 2, all'emissione del foglio di variazione in base all'elenco mod. 65-bis e dell'ordine di carico in base all'elenco mod. 65 dopo che il consegnatario del magazzino l'ha quietanzato: Il verbale di collaudo con la indicazione della effettuata registrazione nel conto corrente è inviato all'Ufficio amministrativo della competente Direzione per essere posto a corredo del conto di liquidazione a saldo (od in conto qualora a termini del contratto l'ultima rata sia pagabile dopo il periodo di garanzia).
Gli elenchi mod. 65-bis e 65 sono conservati dall'Ufficio di ragioneria; il secondo è unito alla matrice dell'ordine di carico corrispondente.
6. Nel caso di macchinari od apparecchi forniti da ditte private ed assegnati a navi in costruzione presso cantieri privati, che siano direttamente inviati dall'una all'altra ditta, il movimento avviene per il tramite degli uffici tecnici nella cui circoscrizione si trovano le ditte.
L'ufficio mittente li descrive in verbali in triplice esemplare che invia all'ufficio ricevente con la dichiarazione di effettuata spedizione. Due di essi con la dichiarazione di ricezione della ditta interessata sono restituiti per essere uniti ai documenti per la liquidazione, della fornitura.
7. Se per patto contrattuale la consegna del materiale costituente apparati complessi o macchinari avviene presso officine, semafori, stazioni radiotelegrafiche od altri enti a terra, ossia in un luogo diverso da quello ove ha sede l'Arsenale che cura la liquidazione della fornitura, la custodia del materiale viene affidata temporaneamente al consegnatario locale, o ad altro addetto designato dall'autorità del luogo, finché ne sia stato eseguito il montamento e l'installazione.
La commissione incaricata del collaudo della fornitura, redige il verbale nei modi prescritti dal precedente in triplice esemplare di cui uno solo bollato mentre degli altri due in carta semplice, l'uno resta presso l'ente e l'altro è conservato negli atti della direzione liquidatrice.
8. Qualora il complesso comprenda cofani o cassette di cui al precedente , n. 3, delle tre distinte una è rinchiusa nel cofano e le altre due sono allegate al certificato di collaudo. Il verbale firmato dal consegnatario per ricevuta del materiale è inviato all'Ufficio di ragioneria perché provveda alla emissione del foglio di variazione in aumento all'inventario dell'ente, e quindi alla Direzione competente per la liquidazione.
9. Nel caso di consegna di galleggianti da considerare come navi fatta nell'ambito dell'Arsenale, al collaudo provvede apposita commissione nominata dal direttore dei lavori; in caso diverso vi provvede l'Ufficio tecnico competente.
10. Nel caso di fornitura di materiali di rispetto di complessi già in servizio, il cui collaudo definitivo sia eseguito presso il fornitore dall'Ufficio tecnico competente, qualora non sia ancora stabilito a quali enti essi debbano essere spediti, l'Ufficio tecnico li prende in carico iscrivendoli in apposito conto corrente da tenere in contraddittorio con l'Ufficio di ragioneria. In tal caso nel verbale di collaudo ed accettazione è annotata la presa in carico e la registrazione nel conto corrente ed in base a ciò si procede alla liquidazione della fornitura.
A mano a mano, poi, che i materiali sono spediti agli enti designati, l'Ufficio tecnico compila gli elenchi di carico mod. 65-bis o 65, segnando i materiali a scarico nel conto corrente.
11. I materiali acquistati dalla Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra sono collaudati ed accettati da una sottocommissione della stessa, nominata dal presidente, che funziona da Giunta di ricezione.
Nel caso di materiali che debbano essere inventariati la sottocommissione redige il verbale mod. 65-bis che invia all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del foglio di variazione. Per i materiali di consumo e per quelli occorrenti alle esperienze e prove è redatto l'elenco mod. 65 ed inviato al consegnatario del magazzino competente perché lo firmi per accettazione del carico e lo invii all'Ufficio di ragioneria per l'emissione dell'ordine di carico insieme alla richiesta mod. 6 di prelevamento dei materiali stessi. da registrare sull'ordine di lavoro relativo.
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