Regolamento›Titolo V
Art. 127
Paramento delle forniture in economia.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Le spese relative ai lavori e rifornimenti di cui al precedente e risultanti dal conto di liquidazione di cui al precedente sono pagate mediante ordinativi mod. 89 a favore dei creditori, sulle aperture di credito concesse al direttore dei lavori.
Mediante buoni mod. 88 a proprio favore od a quello di un funzionario dipendente appositamente delegato, il direttore dei lavori preleva sulle aperture di eredito e nei limiti indicati dal Ministero i fondi necessari per provvedere alle minute spese di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dello stesso .
Il direttore dei lavori può chiedere al Ministero che il limite di somma già indicato per i prelevamenti a proprio favore sia aumentato, diminuendo corrispondentemente la parte pagabile con ordinativi. Se invece limita i prelevamenti in contanti a somma minore di quella autorizzata può valersi della differenza per l'emissione di ordinativi intestati ai creditori.
2. I documenti giustificativi delle spese che debbono corredare il conto di liquidazione sono:
a) la copia autentica dell'atto contrattuale;
b) la fattura dell'impresario;
c) il verbale di accettazione della Giunta di ricezione mod. 39 o 40; oppure l'elenco di carico mod. 65 o modello 65-bis dell'Ufficio tecnico; oppure il verbale di collaudo ed accettazione definitiva redatto da apposite Commissioni od Enti; questi documenti debbono avere tutte le indicazioni prescritte dall', n. 9.
Sui verbali di collaudo ed accettazione relativi a materiali o lavori fatti da ditte private e rimborsabili da altre Amministrazioni o da privati, si deve indicare l'ente od il privato che deve rimborsare la spesa. In testa al certificato è indicato in rosso «spesa rimborsabile»;
d) gli atti legali comprovanti la facoltà ad esigere, ove del caso.
Per le spese fatte per contrattazione verbale vale quanto è detto nel precedente , n. 2.
3. L'esame e l'accettazione degli atti riguardanti pignoramenti, sequestri, opposizioni, cessioni, costituzioni di pegno e delegazioni, salvo i casi nei quali si chieda il parere dell'Avvocatura dello Stato, compete alla Direzione dei lavori cui spetta di ordinare il pagamento.
Le eventuali dichiarazioni giudiziarie di terzo che siano richieste ai direttori dei lavori da parte di creditori di fornitori debbono limitarsi ai debiti dell'amministrazione per forniture o lavori; esse possono estendersi ai depositi sanzionali prestati dai fornitori a garanzia degli obblighi contrattuali assunti ma si deve far risultare il motivo per cui essi non sono disponibili. In ogni caso la dichiarazione va fatta per mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
4. Con ordinativi a favore delle Direzioni di commissariato, vengono effettuati i rimborsi delle spese sostenute dalle Regie navi e dagli enti a terra provvisti di fondo scorta, di cui al precedente , su capitoli amministrati dalle Direzioni dei lavori, quando il Ministero non abbia concesso appositi fondi alle Direzioni di commissariato stesse.
5. Il direttore dei lavori deve annotare in apposito registro mod. 87 gli ordini di accreditamento ricevuti, paraticamente per ciascun capitolo di bilancio, distinguendo quelli in conto competenza da quelli concessi in conto residui.
Nel suddetto registro, a fianco dei rispettivi accreditamenti, vengono annotati gli ordinativi ed i buoni emessi, a ciascuno dei quali è assegnato un numero progressivo per accreditamento o serie di accreditamenti.
6. Gli ordinativi devono contenere l'indicazione del numero, la denominazione del capitolo sul quale è aperto il credito ed il numero dell'ordine di accreditamento.
Sugli ordinativi si deve fare precisa menzione dei creditori, della loro qualità, ed eventualmente delle persone da loro delegate a riscuotere, della loro residenza, dell'oggetto della fornitura o della prestazione, dei documenti che la giustificano e della somma di cui viene ordinato il pagamento.
Quando con un ordinativo si estingue un accreditamento sull'ordinativo stesso deve apporsi l'indicazione ultimo.
Se per provvedere ad un pagamento non è sufficiente la somma residuata su un accreditamento, oltre all'ordinativo che esaurisce l'accreditamento si emette sul successivo accreditamento un altro ordinativo per la somma residuale da pagare, facendo sui due ordinativi gli opportuni riferimenti.
Gli ordinativi devono essere emessi al netto di ritenute erariali.
Il Ministero provvede al versamento delle ritenute.
7. Gli ordinativi devono recare la firma del direttore dei lavori delegato alle spese e del capo dell'ufficio amministrativo. Il primo può, sotto la sua personale responsabilità, delegare la firma degli ordinativi a chi lo sostituisce nella carica in caso di assenza giustificata o di legittimo impedimento.
Il direttore deve trasmettere, con apposita lettera di ufficio, alla Sezione di tesoreria presso la quale è stato aperto il credito a suo favore ed all'Ufficio di ragioneria, la propria firma autografa, quella del suo sostituto e quella del capo dell'Ufficio amministrativo.
Analogamente provvede il capo dell'Ufficio di ragioneria per la comunicazione della propria firma autografa ed eventualmente, di quella del proprio sostituto.
Venendo a mutare alcuna delle persone anzidette si fanno uguali comunicazioni.
8. Gli ordinativi emessi dalle Direzioni dei lavori sugli accreditamenti devono essere inviati all'Ufficio di ragioneria per il visto, allegandovi in comunicazione il conto di liquidazione mod. 84 ed i documenti giustificativi. Oltre le registrazioni patrimoniali e finanziarie di sua competenza di cui al precedente , n. 6 ne è presa nota nel registro copia ordinativi di pagamento mod. 90 dopo di che l'Ufficio invia alla Sezione di tesoreria provinciale l'ordinativo vistato e restituisce alla Direzione gli allegati dopo avere apposta su ogni documento l'indicazione dell'ordinativo al quale si riferiscono.
Gli ordinativi che non trovino capienza negli accreditamenti concessi vengono dall'Ufficio di ragioneria restituiti alla Direzione dei lavori.
Il capo dell'Ufficio di ragioneria che ritenga errata l'imputazione dei pagamenti ai singoli capitoli, o alla competenza anziché ai residui o viceversa, o che ravvisi incompleta o non sufficientemente giustificata la documentazione dei pagamenti, o errata la liquidazione, comunica le sue osservazioni al direttore dei lavori, riferendone in caso di divergenza al Comando dell'Arsenale.
9. L'invio degli ordinativi alla Sezione di tesoreria provinciale, pagabili sia nella stessa sede, sia fuori sede, si effettua mediante apposito elenco mod. 91, in duplice esemplare; uno degli esemplari viene restituito dalla Sezione di tesoreria per ricevuta.
L'Ufficio di ragioneria all'atto dell'invio alla Sezione di tesoreria degli ordinativi spedisce ai creditori gli avvisi di emissione mod. 92, che le Direzioni dei lavori hanno cura di compilare e di allegare agli ordinativi stessi.
10. Alla fine di ogni mese, il capo dell'Ufficio amministrativo della Direzione dei lavori, a ciò appositamente delegato dal direttore con lettera raccomandata d'ufficio alla Sezione di tesoreria, lettera nella quale deve essere indicato il nome, cognome ed il grado del funzionario, ritira dalla Sezione stessa gli ordinativi estinti contro il rilascio di un buono da lui firmato, redatto sullo speciale stampato mod. 93, per l'importo complessivo degli ordinativi ritirati.
Per gli ordinativi non estinti entro il 31 luglio, qualora il loro importo sia tuttora dovuto, come per quelli pagati entro quella data ma non regolati entro il 31 del mese, viene comunicata alla Tesoreria la nuova imputazione che essi debbono avere sui residui dell'esercizio scaduto, come è detto nel successivo paragrafo 12, appena ricevuta comunicazione dal Ministero dell'accreditamento avuto sul nuovo esercizio, informandone anche l'Ufficio di ragioneria.
Gli ordinativi inestinti che non debbono aver più corso, dopo il loro annullamento sono comunicati all'Ufficio di ragioneria che ne prende nota e li restituisce alla Direzione per essere conservati in atti.
11. Occorrendo di apportare qualche variante agli ordinativi non ancora estinti, ne viene richiesta la temporanea restituzione, sempre con nota d'ufficio, alla Sezione di tesoreria provinciale, e la variante è introdotta mediante attergato munito della firma del direttore e del capo dell'Ufficio amministrativo e del visto dell'Ufficio di ragioneria.
12. Su appositi ordini di accreditamento che il Ministero concede in conto residui, si provvede al pagamento:
a) degli ordinativi inestinti al 31 luglio e che hanno preso la numerazione del nuovo esercizio;
b) delle forniture o lavori afferenti l'esercizio scaduto delle quali, per il sopraggiungere della chiusura dell'esercizio, non sia stato possibile perfezionare tempestivamente la documentazione.
Debbono ricevere imputazione ai suddettti accreditamenti in conto residui soltanto le forniture di materiali la cui accettazione ed introduzione in magazzino sia avvenuta entro il 30 giugno e le prestazioni che alla stessa data siano state recate a compimento ed accettate al collaudo.
13. Le somme sopravanzate alla chiusura dell'esercizio sui prelevamenti effettuati dai direttori dei lavori a loro favore, possono essere trattenute da questi per effettuare non oltre Il 30 settembre pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto; dopo di che le somme non erogate devono essere versate in Tesoreria, previa autorizzazione del Ministero, con imputazione al capitolo dell'entrata: «Entrate eventuali e diversa» della corrispondente categoria di spese.
Il versamento ha luogo anche prima se tutti gli impegni presi nell'esercizio sia stati soddisfatti.
14. Quando in caso di trasloco, o per altra causa, un funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'accreditamento fatto a suo favore, deve essere redatto apposito verbale, da conservare in atti agli effetti anche del successivo , n. 2, dal quale risulti:
a) il numerarlo effettivo giacente presso il funzionario cessante;
b) la disponibilità residuale sugli accreditamenti giusta le risultanze del registro di cui al precedente paragrafo 8, registro che deve essere chiuso in occasione della consegna;
c) l'esistenza dei documenti giustificativi degli ordinativi già emessi e non ancora compresi nei rendiconti;
d) l'esistenza degli ordinativi estinti già restituiti dalla Sezione di tesoreria e non ancora uniti ad alcun rendiconto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-127