Regolamento›Titolo II
Art. 53
Lavori di minuta manutenzione eseguiti fuori degli stabilimenti di lavoro.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I lavori di minuta manutenzione occorrenti alle Regie navi od agli enti a terra posti fuori della circoscrizione degli stabilimenti di lavoro, quando possono essere eseguiti con personale proprio e senza l'intervento delle officine degli stabilimenti stessi, si effettuano senza aprire ordini di lavoro.
2. I materiali occorrenti per i lavori di cui sopra, quando non vi si provveda con apposito assegno in base al R. decreto 15 aprile 1909, n. 267, sono prelevati dal magazzino competente con richieste mod. 44 nelle quali deve essere specificato che si tratta di lavori da eseguire con mezzi proprii.
L'Ufficio di ragioneria nel registrare le richieste per lo scarico al consegnatario del magazzino dei materiali prelevati, apre un conto alla Regia nave od all'ente a terra per tenere in evidenza i materiali stessi.
3. Eseguito il lavoro è compilato apposito verbale da cui deve risultare la natura del lavoro stesso, l'impiego dei materiali occorsi, indicando gli estremi della richiesta coi quali furono prelevati, l'eventuale rimanenza, ed i ricuperi.
Il verbale è rimesso alla Direzione dei lavori che ha fornito i materiali, la quale, riconosciutolo regolare, dispone la retrocessione al magazzino dei materiali rimasti ed il versamento dei ricuperi.
4. Qualora non sia economico retrocedere i materiali rimasti, ma convenga trattenerli presso l'ente per ulteriori lavori, ciò è fatto risultare nel verbale di cui sopra. Così pure se non sia economico versare al magazzino i recuperi questi possono essere presi in carico da uno dei consegnatari dell'ente o venduti secondo le disposizioni del successivo . La Direzioni dei lavori dopo riconosciuto regolare il verbale e provveduto a norma dei precedenti paragrafi 3 e 4, lo invia all'Ufficio di ragioneria che chiude il conto di cui al precedente paragrafo 2, procedendo alle scritturazioni del caso per la spesa occorsa corrispondente al prezzo di nomenclatura dei materiali impiegati. Qualora l'eccedenza rispetto a quelli prelevati non sia stata retrocessa al magazzino ma conservata presso l'ente, ciò è fatto risultare dal conto che pertanto rimane aperto per detta rimanenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-53