RegolamentoTitolo II

Art. 57

Chiusura degli ordini di lavoro non ultimati in fine di esercizio.

In vigore dal 1 gen 1940
1. In fine di esercizio gli ordini di lavoro non ultimati sono chiusi in modo diverso a seconda che debbano essere rinnovati e riprodotti. Si rinnovano gli ordini che al loro espletamento producono carico ai consegnatari di dotazione e quelli riferibili a lavori rimborsabili, poiché per assi le spese sostenute debbono essere trasportate al nuovo esercizio, ed i conteggi fatti per materiale e mano d'opera debbono rappresentare le consistenze dei conti relativi. Si riproducono invece tutti gli altri ordini per la parte da espletare. 2. La rinnovazione avviene registrando sul registro mod. 3 nuovamente l'ordine non espletato e scrivendo su di esso in rosso il nuovo numero e l'esercizio al disopra del numero dell'esercizio precedente. Le domande di lavoro sono totalizzate e di contro agli importi si scrive; «totale per l'esercizio...». Gli ordini sono inviati all'Ufficio di ragioneria per fissare le consistenze dei conti relativi alla lavorazione. 3. La riproduzione invece ha luogo chiudendo nell'esercizio scaduto l'ordine come se fosse ultimato ed emettendo un nuovo ordine, nel quale è descritta la parte di lavoro da eseguire, richiamando il numero dell'ordine precedente di cui è la continuazione. 4. Gli ordini di lavoro che si chiudono alla fine dell'esercizio a termine del precedente. n. 4 e quelli riferentisi a lavori non ultimati debbono essere inviati all'Ufficio di ragioneria non oltre il 31 luglio di ciascun anno. 5. È vietato il trasporto al nuovo esercizio di ordini relativi a lavori ultimati. Il contabile dell'officina, entro il mese di giugno di ogni anno deve esaminare tutti gli ordini di lavoro non ancora inviati all'Ufficio di ragioneria per la parificazione, e per i lavori ultimati provvedere senza indugio ai documenti per il versamento dei prodotti di lavoro, dei sopravanzi e dei ricuperi essendo vietato introdurre nei magazzini materiali con documenti riferibili all'esercizio finanziario scaduto (vedi il successivo ).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-57

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