RegolamentoTitolo V

Art. 125

Disposizioni particolari riguardanti la liquidazione delle forniture e dei lavori con pagamento rateale.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Quando nei contratti per provviste o lavori al cui pagamento provvede il Ministero, sia indicato che una parte del prezzo dell'impresa è da pagare subito dopo l'approvazione del contratto, il pagamento della prima rata è eseguito dal Ministero stesso che ne dà notizia all'Ufficio amministrativo della direzione dei lavori competente per norma nelle successive liquidazioni, mentre comunica all'Ufficio di ragioneria copia del contratto. Per il pagamento delle altre rate l'Ufficio tecnico che sovraintende alla vigilanza rilascia apposita dichiarazione attestante il diritto della ditta a conseguire la rata di prezzo per la quale risultino soddisfatte le speciali condizioni contrattuali e la invia all'Ufficio amministrativo della direzione per conto della quale si eseguono i lavori o alla quale è destinato il materiale, unendovi i documenti prescritti dal contratto, salvo che essi già siano stati inviati al Ministero. L'Ufficio amministrativo redige e trasmette al Ministero il relativo conto di liquidazione documentato. L'Ufficio amministrativo deve prendere nota sul conto della fornitura mod. 73, di cui al precedente , della liquidazione delle rate; se il pagamento di queste è subordinato alla consegna di parte o di tutto il materiale commesso deve assicurarsi che sia avvenuto il carico ai magazzini o dagli inventari o quaderni di dotazione, salvo il caso di cui ai precedenti , n. 3 e 123, n. 2, secondo la procedura di cui al precedente , n. 1. Nei conti delle rate successive a quelle che dettero luogo a carico totale o parziale debbono essere indicati, in inchiostro rosso, i carichi già avvenuti, distinti per le singole quantità con riferimento ai precedenti conti di liquidazione. 2. Il Ministero (Ragioneria centrale) tiene in evidenza, ai fini patrimoniali, in apposito conto, il pagamento delle rate anticipate su materiali da fornire, pareggiando i singoli addebiti, a mano a mano che le forniture vengono compiute ed il materiale preso in caricamento dai magazzini o dai consegnatari degli inventari o quaderni di dotazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-125

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