Regolamento›Capo II
Art. 7
Giunta di ricezione.
In vigore dal 1 gen 1940
1. La Giunta di ricezione provvede al collaudo dei materiali forniti dall'industria privata ed all'accertamento delle quantità introdotte nei locali della Giunta stessa, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni degli e seguenti del presente regolamento, effettuandone poi la consegna all'ente per il quale furono forniti se accettati.
2. La Giunta di ricezione è costituita da un ufficiale superiore dello stato maggiore e del Genio navale o delle Armi navali, presidente, nominato a cura del Ministero; da un ufficiale dirigente delegato da ciascuna Direzione dei lavori e da un ufficiale di Commissariato perito in merceologia che ne è anche segretario.
Un impiegato civile di ruolo ha le funzioni di economo con l'incarico di prendere in consegna i materiali introdotti per essere collaudati o sottoposti a ricognizione.
Il comandante dell'Arsenale, qualora la mole del lavoro da espletare dalla Giunta lo richieda, può disporre che i delegati delle direzioni dei lavori siano due anziché uno.
3. Le decisioni della Giunta di ricezione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle decisioni è sufficiente la presenza di tre membri, anche nel caso previsto dal terzo comma del precedente paragrafo 2.
4. Per il collaudo dei materiali in sede di appello è costituita la Giunta superiore di ricezione, presieduta dal comandante dell'Arsenale e di cui sono membri i direttori dei lavori ed il direttore di commissariato per i materiali di consumo di propria competenza. Ne è segretario lo stesso segretario della Giunta di ricezione. Essa è convocata dal presidente in seguito a reclamo del fornitore e funziona in modo analogo alla. Giunta di ricezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-7