Regolamento›Capo II
Art. 8
Giunta di verifica.
In vigore dal 1 gen 1940
1. La Giunta di verifica decide sulle richieste di ricambio degli oggetti di dotazione mobile in consegna ai capi carico delle Regie navi, ai consegnatari delle Difese, ai capi dei Posti semaforici e delle Stazioni radiotelegrafiche, fotoelettriche e idrofoniche, agli economi degli uffici ed alloggi ed ai consegnatari degli inventari direzionali (ad eccezione degli oggetti compresi negli inventari delle officine, pei quali provvedono le Direzioni dei lavori, nonché di quelli compresi negli inventari delle infermerie per i quali provvede la Direzione di sanità competente, e di quelli formanti le dotazioni di mensa, rancio e casermaggio per i quali provvede la Direzione di commissariato): esamina lo stato di conservazione degli oggetti dotazione che le Regie navi o gli enti sopra indicati richiedono di versare a scarico degli inventari e dei quaderni di dotazione, e prende i provvedimenti del caso secondo le disposizioni del successivo .
2. La Giunta di verifica è costituita da un ufficiale superiore del Genio navale o delle Armi navali, Presidente, nominato a cura del Ministero; da un ufficiale inferiore del Genio navale, da un ufficiale inferiore delle Armi navali e da un ufficiale inferiore di Commissariato che ne è anche Segretario, nominati dal Comando dell'Arsenale.
In sostituzione degli ufficiali inferiori predetti (esclusa il i Segretario), possono, ove occorra, far parte della Giunta di verifica ufficiali del C.R.E.M.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-8