RegolamentoCapo II

Art. 5

Ufficio del comandante dell'Arsenale.

In vigore dal 1 gen 1940
1. L'Ufficio del comandante dell'Arsenale è retto da un capitano di vascello che assume la denominazione di comandante in 2ª dell'Arsenale, ed ha alla sua dipendenza la Segreteria del comandante dell'Arsenale, retta da un ufficiale inferiore di Commissariato. 2. Il comandante in 2ª dirige, secondo le direttive del comandante dell'Arsenale, i servizi di vigilanza e di polizia dello stabilimento; il servizio di rassetto generale; il servizio dei galleggianti assegnati all'Arsenale per i servizi di carattere generale; l'imbarco dei materiali sulle navi impiegate per il trasporto di materiali della Regia marina e lo sbarco dalle stesse. Egli dà le norme di carattere generale concernenti il reclutamento del personale salariato in applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti e delle istruzioni ministeriali. Vigila sul servizio della casermetta del C.R.E.M.; su quello sanitario; su quello dei pompieri dello stabilimento e sulla conservazione dei materiali di soccorso di ogni specie. Disimpegna, inoltre, gli speciali incarichi che il Comandante dell'Arsenale gli affida. È membro del Consiglio dei lavori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-5

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