RegolamentoCapo II

Art. 3

Comandante dell'Arsenale.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il comandante dell'Arsenale è il coordinatore di ogni attività che si svolge nell'Arsenale; egli sopraintende all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi di esso. 2. Egli ha autorità immediata sulle Direzioni di cui all'articolo precedente nei limiti indicati dall'articolo stesso. Regola o coordina le opere che interessano ad un tempo più d'uno di tali enti e quelle che concernono la costruzione, l'allestimento e la riparazione delle navi che si effettuano nell'Arsenale. Può controllare ogni particolare del servizio delle Direzioni predette. Si rende conto del regolare andamento dei lavori e si accerta del tempestivo svolgimento di essi. 3. Ha il comando dell'Arsenale e delle sue dipendenze, delle acque dell'Arsenale, delle navi in allestimento, in disponibilità (fatta eccezione per quelle costituenti riserva di una Forza navale armata) ed in disarmo che vi si trovino, ed anche di quelle armate adibite ai servizi locali. Le altre navi armate, nonché quelle in disponibilità costituenti riserva di una Forza navale armata, che si trovano nelle acque dell'Arsenale sono alla dipendenza del comandante dell'Arsenale solo per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti dello stabilimento ed i lavori che si eseguono a bordo. 4. Il comandante dell'Arsenale ha alla propria diretta dipendenza: a) il servizio degli incanti e della stipulazione dei contratti in forma pubblica per la provvista di materiali e per l'esecuzione dei lavori affidati all' industria privata, e di quelli per la vendita dei materiali fuori uso; b) il servizio della ricezione e del collaudo dei materiali acquistati, salvo i casi nei quali, per le disposizioni del presente regolamento, il collaudo sia fatto da altri organi; c) il servizio della verifica delle dotazioni di cui è chiesto il ricambio o retrocesse a scarico di inventario dai capi carico delle Regie navi, o dagli Enti a terra; d) il servizio delle scritture finanziarie e patrimoniali dipartimentali; e) l'autoreparto, salvo che per quanto riguarda l'impiego degli automezzi pel quale dispone il Comando in capo del Dipartimento; f) il servizio dei trasporti e delle spedizioni; g) il servizio di polizia militare affidato ai Reali Carabinieri. 5. Nel caso di assenza del comandante dell'Arsenale le funzioni a lui attribuite sono assunte dal comandante in capo del Dipartimento. Qualora anche questi sia assente esse sono assunte dal comandante in 2ª dell'Arsenale se più anziano dei direttori dei lavori; in caso contrario, dall'ufficiale dello stato maggiore più elevato in grado o più anziano che abbia destinazione di servizio nella sede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-3

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