Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo II
Art. 102
In vigore dal 1 gen 1934
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata ( a 25);
la scadenza ( a 42);
il pagamento ( a 48);
l'azione cambiaria (), il regresso per mancata pagamento ed il protesto ( a 57. 39 a 73;
il pagamento per intervento ( a 82);
le copie ();
le alterazioni ();
la prescrizione ();
i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto ().
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario ), la promessa d'interessi (, le differze nell'indicazione della somma gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall', quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri ( e la cambiale in bianco ().
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo ( a 37); se l'avallo nel caso previsto dall' ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento ( a 93) e quelle dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-102