Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-35