Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo IV
Art. 37
In vigore dal 1 gen 1934
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-37