Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo IV

Art. 37

In vigore dal 1 gen 1934
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-37

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