Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo V

Art. 39

In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti. Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-39

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