Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 1 gen 1934
L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.
È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-36