Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo IV

Art. 36

In vigore dal 1 gen 1934
L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del traente. L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-36

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