Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo III

Art. 33

In vigore dal 1 gen 1934
Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza. In mancanza di pagamento il portatore ancorchè sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli . Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-33

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