Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 55
In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell' o, in mancanza, al tasso legale;
3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale.
Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-55