Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 55

In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati; 2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell' o, in mancanza, al tasso legale; 3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese. Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-55

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