Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 60
In vigore dal 1 gen 1934
Spirati i termini stabiliti:
per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»;
il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione del l'accettante.
Se la cambiale non è presentata per l'accettazione del termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata solo il girante può prevalersene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-60