Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 57

In vigore dal 1 gen 1934
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato. Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria giratà e quelle dei giranti susseguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-57

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