Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 57
In vigore dal 1 gen 1934
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria giratà e quelle dei giranti susseguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-57