Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 58
In vigore dal 1 gen 1934
In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-58