Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 56

In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: 1° la somma integrale sborsata; 2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell' o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-56

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