Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 56
In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell' o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
3° le spese sostenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-56