Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo III

Art. 29

In vigore dal 1 gen 1934
Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto. Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo