Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 25
In vigore dal 1 gen 1934
Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorchè anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla Consegna della cambiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-25