Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 24

In vigore dal 1 gen 1934
La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-24

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