Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 24
24 / 107In vigore dal 1 gen 1934
La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-24